di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 634 del 14 Gennaio 2014. E' legittimo l'aggravamento della servitù di passaggio venutosi a creare a seguito di edificazione di nuovo stabile contiguo a quello di proprietà

? Nel caso di specie, i proprietari di alcune unità abitative di un condominio - dunque comproprietari delle relative aree comuni - hanno iniziato ad utilizzare un passaggio comune - collegante l'androne condominiale con altre unità abitative - al fine di raggiungere l'edificio di nuova costruzione, determinando di fatto un intensificarsi del passaggio e un aggravamento della servitù preesistente. I proprietari vengono dunque citati in giudizio da alcuni altri condomini, i quali chiedevano al giudice di accertare l'inesistenza di tale servitù di passaggio finalizzata al raggiungimento del nuovo complesso residenziale, con conseguente imposizione del divieto di transito ai convenuti e contestuale condanna al risarcimento del danno. La domanda viene rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio.


Nel giungere alla propria decisione il giudice del merito ha operato una valutazione interpretativa dell'assetto originale dei rapporti giuridici tra fondi, escludendo che si dovesse configurare una servitù tra fondi rustici, essendo i terreni interessati destinati ad edilizia residenziale. Per tale motivo, la Cassazione ha confermato la decisione assunta dal giudice del merito poiché "costituisce logica conseguenza di tale estensione la prevedibilità, da parte del proprietario del fondo servente, di un'eventuale intensificazione del traffico veicolare verso l'androne". Dati determinate situazioni di fatto (nella specie, l'edificabilità dei terreni attigui) il diritto di servitù può essere sottoposto, a seconda del caso concreto, ad un tipo di interpretazione estensiva che tenga conto di nuove necessità sopravvenute.


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