di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 578 del 14 Gennaio 2014. Per il recupero dei crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche - di ogni genere e tipo, come, nel caso in oggetto, il credito da lavoro vantato dall'ex dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza - prima del 1998 occorre adire il giudice amministrativo; nel caso poi, a seguito di provvedimento positivo, l'amministrazione permanesse nella sua inadempienza, sarà possibile ricorrere presso lo stesso giudice con la forma del ricorso per ottemperanza.

Nel caso di specie il privato ha visto annullarsi dal giudice ordinario - a seguito di ricorso in opposizione proposto dal Comune - il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune, proprio per difetto di giurisdizione. Contro la sentenza di annullamento l'interessato ha proposto prima appello - rigettato - dunque ricorso alla Suprema Corte. La stessa, nel motivare la propria decisione, quindi nel confermare il ragionamento compiuto dal giudice del merito, ricorda quale siano le diverse nature del procedimento ingiuntivo e di quello in opposizione al provvedimento monitorio: "mentre il procedimento monitorio, previsto dall'art. 633 cod. proc. civ., costituisce un procedimento a cognizione sommaria, l'opposizione, disciplinata dagli artt. 645 e ss. c.p.c. dà luogo ad un giudizio di cognizione piena finalizzato non solo ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore opposto (…) in base a tutti gli elementi forniti dal medesimo e contrastati dall'opponente ingiunto". Di conseguenza il giudice adito deve verificare che l'azione esecutiva possa essere iniziata su valido titolo, circostanza non integrata nel caso di specie poiché il privato avrebbe dovuto azionare gli strumenti di tutela disposti dalla giustizia amministrativa.


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