Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Come detto più volte, in Italia non esiste ancora una legge ad hoc per la tutela dei diritti delle coppie di fatto; sono stati fatti piccoli passi avanti per arginare il problema, come la possibilità di firmare i c.d. "Patti di convivenza" davanti ad un notaio e questo e' stato possibile a partire dal 2 dicembre 2013. Ma con i "patti di convivenza" possono solo disciplinarsi gli aspetti patrimoniali dei conviventi ma non gli aspetti personali, tipo l'affidamento dei figli, la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Dunque, non essendoci una legge dedicata molti casi sono disciplinati per analogia con quelli che sono i diritti spettanti ad una coppia di coniugi ma il più delle volte ci si trova disorientati nell'affrontare problematiche che non hanno una vera e propria soluzione legislativa.

Può accadere,quindi, che al termine della convivenza nella casa dell'ex compagno restino beni mobili dell'altro partner; cosa fare per farseli restituire? Sul punto si è espressa pochi giorni fa la Corte di Cassazione, con la sentenza n.  28718 del 30 dicembre 2013, sostenendo che tutti i beni mobili che costituiscono  l'arredamento della casa in cui si svolge il ménage familiare, al termine della relazione, devono essere restituiti al titolare che sui beni ha la proprietà esclusiva. Ovviamente, e' necessario che la proprietà dei beni venga provata in qualche modo o attraverso prove documentali o anche per testimoni.

Quindi, vanno restituiti anche tutti gli oggetti di lusso che non siano dei regali; inoltre, l'ex compagno non può trattenere i beni mobili dell'altro adducendo come scusa che durante la convivenza il partner fosse particolarmente generoso al punto da regalare anche notevoli somme di danaro.

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