Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Nel nostro Paese (ma accade in altre Nazioni), quando nasce un bambino acquisisce in automatico il cognome del padre.

Questa norma che sembrava ormai inattaccabile e' stata recentemente contestata da una coppia di coniugi milanesi, che aveva deciso di dare alla figlia il solo cognome della madre.

I coniugi in questione sono: Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, avvocato. La coppia oggi ha tre figli ma la battaglia legale per far riconoscere ai figli il solo cognome della madre, e' cominciata nel 1999 alla nascita della prima figlia.

Tutti e tre i figli della coppia attualmente hanno anche il cognome della donna, in base a un'autorizzazione data per via amministrativa.

La battaglia legale della coppia si è spinta sino alla Corte Europea dei diritti umani che finalmente ha accolto la loro istanza.

La sentenza di oggi - che sarà definitiva tra tre mesi - ha stabilito che i genitori devono avere il diritto di dare ai figli il solo cognome materno, se lo desiderano.

Una tirata d'orecchie all'Italia dunque dalla Corte Europea che ha invitato il nostro Paese a stare al passo con i tempi e, quindi, ad attivarsi per adottare riforme" legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. 

Secondo la Corte Europea l'Italia, consentendo che il figlio alla nascita acquisisca in automatico solo il cognome del padre, ha violato  il diritto di non discriminazione tra i coniugi in congiunzione ed anche il diritto al rispetto della vita familiare e privata.

I giudici hanno sottolineato che anche se nel 2000 in Italia e' stata introdotta la possibilità di aggiungere al nome paterno quello materno questo non basta a garantire l'eguaglianza tra i coniugi.

Ad oggi se una madre decide di aggiungere al figlio il proprio cognome, oltre a quello del padre, deve ottenere l' autorizzazione di tutti i fratelli e i nonni paterni; poi  la domanda deve essere inoltrata alla Prefettura che la trasmette al Ministero dell'Interno. 

Se,invece, una coppia non sposata decide di dare al figlio il cognome della madre invece che quello del padre può farlo ma è necessario che il padre non lo riconosca subito.

Puo' riconoscerlo in un secondo momento recandosi all'ufficio dell'anagrafe ma per aggiungere il secondo cognome e' necessario che gli incartamenti vengano trasmessi al Tribunale ordinario (prima la competenza era del Tribunale per i minorenni).

Per chiarezza argomentativa va detto che :" la sentenza della Corte di Strasburgo garantisce alla coppia solo un risarcimento ma non l'effettiva attribuzione del cognome materno al bambino"; questa spiegazione e' stata offerta dal costituzionalista Emanuele Rossi che tiene a precisare che la suddetta sentenza non ha alcun vincolo giuridico per il nostro Stato ha semmai un valore di tipo politico.

In altri termini questo significa che se un'altra coppia decidesse di dare al figlio solo il cognome della madre avrebbe un "no" dall'ufficio anagrafe, quindi dovrebbe fare ricorso alla giurisdizione. 

In questo caso però, il giudice investito della questione sulla base della sentenza di Strasburgo potrebbe sollevare il problema di costituzionalità alla Corte Costituzionale.

 Quest'ultima potrebbe abrogare in modo addittivo la norma, invitando il legislatore ad intervenire per permettere la trasmissione del cognome materno".

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