di Massimiliano Sottile- L'art. 602 del codice civile, primo comma recita: "Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (Art. 606, 684)".

Esso rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per esprimere le proprie volontà, poiché la sua redazione è semplice ed economica potendo (dovendo) procedere il testatore alla scrittura di proprio pugno, ma lo stesso può essere facilmente alterato smarrito o distrutto.

Qualora chi è stato escluso dal testamento o non sia soddisfatto delle disposizioni testamentarie, e abbia dubbi circa l'autenticità dell'atto, può impugnarlo sostenendo l'invalidità dello stesso.

Il legislatore ha previsto che l'invalidità può essere determinata dalla nullità o dall'annullabilità, mentre nella prima ipotesi non sussiste un limite di tempo entro il quale debba essere rilevata, in caso di annullabilità l'azione  per rilevarla deve essere avviata entro 5 anni da quando il Notaio dà comunicazione del testamento agli interessati.

Il testamento olografo, può essere nullo in caso sia contrario alla legge o presenti gravi vizi di forma, come la mancanza della firma del de cuius oppure qualora sia stato scritto solo in parte dal testatore, ad esempio due scritture differenti possono far sorgere il dubbio a chi vi abbia interesse, che il testamento non sia stato scritto interamente dal defunto.

La giurisprudenza ha elaborato due tesi differenti in merito agli strumenti processuali da utilizzare per contestare l'autenticità della scrittura privata.

Secondo un primo indirizzo dei Giudici di Piazza Cavour, il testamento in questione non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che l'articolo 602 del cod. civ. prevede la forma scritta, inoltre la sua efficacia deriverebbe dal riconoscimento tacito o espresso del soggetto contro il quale è prodotto. Quest'ultimo ove non voglia riconoscere o  voglia contestare il testamento deve proporre il disconoscimento. Nell'ipotesi che sia proposto il disconoscimento è la controparte, quindi chi ne trae vantaggio dal testamento, a dover dimostrare che la scrittura non è stata contraffatta ed effettivamente proviene dal suo autore apparente, proponendo l'istanza di verificazione del testamento (Corte di Cass. sentenza n. 3371 del 16 ottobre 1975, Corte di Cass. sentenza n. 3849 del 5 luglio 1979).

Un diverso indirizzo della Suprema Corte, ritiene che la contestazione dell'autenticità del testamento olografo si risolve in un'eccezione di falso e quindi debba essere sollevata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 221 e ss. del cod. di proc. civ. (Corte di Cassazione, sentenza n. 2793, del 3 agosto 1968, Corte di Cassazione, sentenza n. 16362 del 30ottobre 2003).

Le  Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul contrasto della giurisprudenza riguardo i modi di contestazione delle scritture private proveniente da terzi ed estranei alle lite, con sentenza n. 15169, del 23 giugno 2010, hanno enunciato la libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi, ad eccezione del testamento olografo che richiede la querela di falso per la contestazione.

Tutta via tale pronuncia non ha risolto il contrasto all'interno della Sezione II della Corte di Cassazione, infatti con sentenza n. 28637 del 23 dicembre 2011, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto da chi ne assuma la falsità, gravando così l'erede testamentario di avviare l'azione per la verificazione della scrittura al fine di accertarne l'autenticità.

Una successiva pronuncia della Suprema Corte, sentenza 24 maggio 2012  n. 8272, ha ribadito che è necessaria la querela di falso per contestare la scrittura privata proveniente dal de cuius, infatti la natura del testamento olografo conferisce ad esso una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da non essere sufficiente il mero disconoscimento onde contestarne l'autenticità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 28586 del 20 dicembre 2013, ha rimesso la questione al Primo Presidente affinché eventualmente disponga che le Sezioni Unite chiariscano quale sia lo strumento processuale da utilizzare per contestare l'autenticità del testamento olografo.

 

 Dott. Massimiliano Sottile


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