di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 28469 del 19 Dicembre 2013. Il locatore di immobile ad uso abitativo può evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza solo per giustificati motivi, cause tassativamente elencate dalla legge 392/1978. Quando ciò accade, il locatore ha sei mesi di tempo per destinare l'immobile all'uso dichiarato in disdetta; scaduto tale termine, il conduttore potrà agire avverso il locatore per inadempimento. La presunzione connessa all'esistenza di tali motivi non è assoluta, bensì iuris tantum, dunque suscettibile di prova contraria. Ciò significa che, come nel caso in oggetto, se l'immobile non viene destinato all'uso dichiarato entro i sei mesi di legge, il locatore potrà andare esente da responsabilità nel momento in cui provi che il ritardo non sia dovuto a suo dolo o colpa, ma per eventi esterni imprevedibili e non dipendenti dalla sua volontà. L'onere della prova resta a carico del locatore; questo soggetto dovrà infatti dimostrare di aver adottato tutte le accortezze possibili.

Nel caso in oggetto il conduttore, a seguito di disdetta, ha intimato al locatore il risarcimento del danno subito poiché il figlio del dante causa - tale il motivo dichiarato in disdetta, cioè la destinazione familiare del bene rilasciato - non avrebbe mai abitato l'immobile. La ricostruzione del ricorrente, basata sull'assunto che le competenti autorità non si sarebbero attivate in tempo al fine dell'utile rilascio dei permessi necessari alle modifiche abitative richieste dal figlio, è stata qualificata dalla Suprema Corte come "fantasiosa"; il ricorrente non avrebbe assolto l'onere della prova richiesta dalla legge, la quale accorda sicuramente maggiori tutele in capo al conduttore, identificato come parte debole del rapporto contrattuale.

Vedi anche: la guida sulle locazioni


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