Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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Come dice un vecchio adagio: "chi ha la sua casa, poco gli manca". E di certo la casa non verrà a mancare all'ex moglie se il giudice ha assegnato a lei la casa coniugale di proprietà del marito. Neppure se lui ha deciso di venderla terzi. Parola di Cassazione.

Le case rappresentano un po' l' anima delle persone che vi abitano, gli ambienti domestici profumano di detergenti, di panni sciorinati al sole e di lavanda nei cassetti.  Quando in una famiglia c'è amore anche la casa ha questo profumo. ma quando la coppia scoppia anche la casa diventa oggetto del contendere.

Abbiamo detto più volte che, di regola, la casa familiare viene assegnata al coniuge al quale sono stati affidati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.  Si vuole in questo modo consentire ai figli di continuare a vivere nello stesso ambiente familiare evitando quindi disadattamenti o traumi, soprattutto se si tratta di figli molto piccoli.

Come ricorda ora la Corte di Cassazione con la sentenza n.  28229   del 18 dicembre 2013, se il marito proprietario dell'immobile decide di venderlo a terzi, la moglie ed i figli non corrono il rischio di dover andar via di casa  perché "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e' opponibile anche oltre i nove anni.

Ciò significa che chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex del proprietario, acquista un immobile occupato. Cioè il terzo acquista la proprietà ma non può entrare in possesso dell'immobile in virtù del provvedimento di assegnazione del giudice che ha un valore maggiore rispetto al diritto di proprietà.

Quindi anche se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la moglie alla quale è stata assegnata la casa può opporre al terzo acquirente il titolo di assegnazione per un periodo di nove anni. 

Se invece, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene trascritto presso la Conservatoria, prima dell'atto di vendita dell'immobile a terzi, il titolo di assegnazione può essere opposto anche oltre i nove anni.

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