di Licia Albertazzi - Se uno dei coniugi è ateo ed ha manifestato il fatto di non credere nel matrimonio il Tribunale ecclesiastico può dichiarare la nullità del matrimonio concordatario e questa sentenza, non risultando contraria all'ordine pubblico, può essere 'delibata' (e dunque riconosciuta valida) dal giudice Italiano.

Nel caso di specie, in ottemperanza alla procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche della Sacra Rota, così come prescritto agli articoli 796 e 797 codice civile - articoli abrogati ma ancora vigenti per effetto dell'espresso rimando degli accordi di Villa Madama del 1984, di modifica e aggiornamento dei Patti Lateranensi - la Corte d'appello competente ha dichiarato l'efficacia delle sentenza

ecclesiastica statuente la nullità di un matrimonio concordatario per "simulazione totale della parte convenuta" (la moglie). La donna  aveva più volte dichiarato di non credere nel matrimonio e il marito era a conoscenza di questa 'riserva mentale'. 

Contro la decisione della Corte d'appello l'interessata si è rivolta alla Cassazione, lamentando il fatto che il riconoscimento della validità della sentenza ecclesiastica era avvenuta violando l'ordine pubblico, principio cardine del nostro ordinamento. Secondo la ricorrente il matrimonio era stato dichiarato nullo solo perché una parte è risultata essere atea, un convincimento che rientra nella libertà religiosa della parte, costituzionalmente garantita. Secondo la ricorrente la corte d'appello non avrebbe motivato sulle regioni che avrebbero fatto ritenere simulato il matrimonio.

Ricorda la Suprema Corte come non sia compito della Corte d'appello entrare nel merito della decisione ecclesiastica, né poter dar luogo ad alcuna aggiuntiva fase istruttoria, dovendosi limitare a verificare la non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza per la quale si richiede il riconoscimento. Nella specie, la Cassazione non ha ravvisato alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata edha quindi respinto il ricorso.

Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 28220 del 18 Dicembre 2013. Vai al testo della sentenza

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