di Luigi Del Giudice - Con sentenza 48091 del 3 dicembre 2013 la Cassazione richiama il principio secondo cui il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale,  essendo necessario a tal fine, rinvenire elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso anche solo moralmente con il committente o l'esecutore dei lavori (v. Cass. Sez. 3, 29.3.2001-Bertin).

Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica o di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare una costruzione (principio del "cui prodest"), bensì pure di rapporti di parentela ed affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale tra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale all'esecuzione delle opere.

Non è corretto dunque, affermare la responsabilità penale degli imputati soltanto sulla loro qualità di proprietari e, quindi, sull'esistenza di una posizione di garanzia.

Dott. Luigi Del Giudice

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