Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

"Un cuore di padre è il capolavoro della natura" scriveva lo storico francese Antoine François Prévost, più noto come abbé Prévost. 

Nell'immaginario collettivo, da sempre, le mamme rappresentano il "focolare domestico" mentre i papà raffigurano gli eroi della famiglia; sono loro a sobbarcarsi i problemi economici e di gestione di una famiglia, in più, nell'attività ludica con i figli vengono visti come gli eroi, in giacca e cravatta o con la tuta da operaio, in grado di poter far tutto anche una cosa coraggiosa come catturare una lucertola.

Un padre dimostratosi davvero coraggioso ed ostinato e' stato un poliziotto di Cagliari che per aiutare la moglie casalinga ad allattare i loro due gemellini, aveva chiesto di poter usufruire dei c.d. "permessi per l'allattamento". Nel caso di parto plurimo, tra l'altro, i riposi sono raddoppiati, ma il padre si era limitato a chiederli per uno solo dei suoi figli».

Il ministero dell'Interno, però, non riconosceva al padre i suddetti permessi .

L'uomo, ritenendosi  vittima di un'ingiustizia, faceva ricorso al TAR Sardegna ; il poliziotto veniva difeso dall'avvocato Emanuela Pau ma il caso era stato seguito anche dall'avvocato e consigliera di Parità della Provincia di Cagliari, Isabella Dessalvi.

Il TAR Sardegna chiamato a pronunciarsi sul caso accoglieva il ricorso del padre e condannava il Ministero dell'Interno a risarcire l'uomo pagando, in favore dello stesso, lo stipendio di ogni singolo giorno di cui non aveva potuto usufruire, in considerazione del fatto che i gemelli avevano raggiunto l'età di due anni, quindi, non poteva più essere presentata la domanda per  beneficiare dei permessi.

Una sentenza questa, che riconosce il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere ed educare la prole, soprattutto perché la mamma lavoratrice casalinga può avere difficoltà a prendersi cura dei figli come una qualsiasi altra mamma lavoratrice.

E' bene ricordare che, l'art. 6-ter l. 903/77 (introdotto dalla legge 53/00) stabilisce che: "I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente." 

Secondo il Consiglio di Stato (4293/2008), che ha sul punto richiamato un'interessante ricostruzione fornita da Cass. 20324/05, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, va individuata la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

Dunque, ritornando al caso in argomento, le richieste del padre poliziotto venivano accolte sulla scorta del fatto che le stesse ben aderivano al "principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione dei figli" principio che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti neglli artt. 3,29, 30 e 31".

Questa sentenza, ha fatto notare la consigliera di Parita', Isabella Dessalvi, e' stata depositata il 25 novembre  2013 "quasi un modo simbolico per rilanciare il principio di parità e pari opportunità tra donne e uomini nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: