di Marco Massavelli - Due recentissimi importanti pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di circolazione di velocipedi sulle strade che meritano una particolare attenzione, soprattutto perché diretti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, con particolare riguardo ad una delle categorie dei c.d. "utenti deboli della strada". Con parere n. 6573, del 29 ottobre 2013, il Ministero si occupa della cordolatura delle piste ciclabili, precisando, innanzitutto, che le piste ciclabili possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria, ai sensi dell'art . 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n_ 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

Le piste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39), del codice della strada (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di cui al n. 17) (corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli) possono essere delimitate con i delimitatori di corsia, debitamente approvati dal Ministero, previsti all'art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), qualora esse abbiano verso concorde all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.

Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999. L'altezza del manufatto. non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco: il Ministero suggerisce quindi una misura minima di almeno 15 cm. Con precedente parere, n. 6075, dell' 8 ottobre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si occupa della regolarità del cordolo posto a delimitazione di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile.

Per tale percorso , definito dall'articolo 4, comma 5, del DM 30. 11.1999, n. 557, il regolamento di esecuzione del codice della strada prevede l'installazione di apposita segnaletica verticale (art. 122, c. 9, lett. e), e Fig. 11.92/b), del DPR n. 495/1992. L'articolo 4, comma 5, del DM n. 557/1999 consente la realizzazione di tali percorsi su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni. Al riguardo si osserva quanto segue:

  • la presenza della striscia di margine di cui all'art. 141 del Regolamento, e del cordolo in calcestruzzo largo 18 cm, a parere di questo Ufficio risponde al requisito dì delimitazione ma non anche a quello di protezione di cui all'art. 3, c. 1, n. 33) e n. 36), relativi alla definizione di marciapiede e di "passaggio pedonale";

  • la presenza del cordolo, lungi dal costituire una protezione, potrebbe costituire un pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, ed inoltre rappresenterebbe un ostacolo a margine della carreggiata, da segnalare ai sensi dell'art. 175 del Regolamento.

Occorre inoltre evidenziare che devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 4, c. 5, lett. a) e b), del DM n. 557/1999, ossia la larghezza del percorso deve risultare adeguatamente incrementata rispetto alle misure minime indicate dall'art. 7, c. 1, del medesimo DM, il traffico pedonale deve essere ridotto e non devono essere presenti attività attrattrici di traffico pedonale. Si osserva altresì che, disponendo uno spartitraffico invalicabile conforme a quanto previsto dall'art . 7, c. 4, del citato DM, anch'esso da segnalare opportunamente, è possibile ricondurre il percorso così delimitato e protetto alla definizione di "itinerario ciclopedonale" di cui all'art. 2, c. 3, lett. F-bis, codice della strada (e cioè, strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada).



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