Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

In un bacio saprai tutto ciò che ho taciuto, così scriveva Pablo Neruda.

In effetti in un bacio sono contenute tutte le parole inespresse, tutti quei silenzi che attraversano i giorni e tutte quelle attese addomesticate dal tempo.

Il bacio e' sicuramente il biglietto da visita di un amore e anche in mezzo al deserto con un bacio si potrebbe non morire di sete perché un bacio contiene tutta l'acqua di cui si ha bisogno.

Ci sono i baci al buio, i baci rubati, i baci graditi e, purtroppo, anche quelli molesti.

La fine di un amore,in alcuni casi, può determinare reazioni inconsulte e violente da parte di uno dei partner e anche un semplice bacio, se estorto con violenza, può configurare il reato di tentata violenza sessuale.

In merito a ciò, pochi giorni fa la Cassazione,sez. V penale, con la sentenza n. 46446 del 21 novembre 2013 ha condannato un uomo, per sequestro di persona, tentata violenza sessuale e stalking, perche pedinava, si introduceva nell'auto della sua ex e tentava di baciarla.

Qui di seguito, brevemente, la vicenda giudiziaria .

La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Rimini, condannava un uomo alla pena di giustizia per sequestro di persona (605 cod. pen), tentativo di violenza sessuale (artt. 56 e 609 cod. pen.) e atti persecutori (art. 612/bis cod. pen.) in danno della sua ex fidanzata.

I fatti, oggetto del processo, si erano verificati dal febbraio al maggio del 2009, l'uomo per cercare di riallacciare il rapporto con la sua ex fidanzata l'aveva più volte pedinata, ingiuriata e diffamata ed in una occasione specifica aveva  tentato di baciarla contro la sua volontà, dopo essersi introdotto nella sua macchina, impedendole di allontanarsi per circa un quarto d'ora. 

Avverso la suddetta sentenza l'uomo ricorreva in Cassazione e nel ricorso la difesa faceva rilevare che la responsabilità dell'uomo ai sensi dell'art. 612 bis c.p. era stata affermata in assenza di condizioni richieste dalla norma.

In particolare lamentava che lo stato di ansia e di paura nella persona offesa non era stato provato e che anzi vi erano una serie di messaggi e telefonate della ex fidanzata che facevano pensare al contrario.

Un altro motivo del ricorso insisteva sul fatto che la motivazione in ordine al reato di sequestro di persona fosse contraddittoria ed illogica, ritenendo che i giudici avessero dilatato troppo la durata dell'episodio senza considerare il contesto dei rapporti esistenti. Inoltre in merito alla contestazione dell'episodio di violenza sessuale l'uomo ricordava che per un fatto analogo era statao assolto nel 2008, dunque, il tentativo del bacio era solo la rappresentazione melodrammatica e cinematografica di un sentimento.

La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato e in merito al reato di "atti persecutori" e alla non credibilità della persona offesa specificava che il giudicante 

in  sentenza aveva chiaramente argomentato l'effetto che il comportamento dell'imputato ebbe sulla persona offesa.

La stessa, infatti, era stata costretta a diradare le proprie uscite serali e a farsi accompagnare a casa da amici e conoscenti, quando, la sera usciva dal lavoro. Quindi, secondo gli Ermellini risultava integrato l'elemento oggettivo del reato.

La difesa dell'uomo sosteneva, inoltre, che fossero infondate anche le critiche all'apparato motivazionale della decisione in punto di sequestro di persona

La Corte sottolineava che anche se la compromissione della libertà di movimento della ex aveva avuto una durata inferiore a quella raccontata dalla donna,  restava il fatto che per un tempo apprezzabile la donna era stata privata della propria libertà, per cui tutte le disquisizioni sul tempo di permanenza nell'autovettura e sulla percezione del tempo da parte della donna si rivelavano ininfluenti nella valutazione della condotta.

Del tutto infondate venivano considerate  le critiche circa l'applicazione del reato di cui all'art. 609/bis cod. penale. Per "atti sessuali" vanno intesi, infatti, tutti quegli atti che coinvolgono zone del corpo che, in base alla scienza medica, psicologica e antropologica, sono considerate erogenee, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale (Cass., 21/1/2000, Alessandrini; Cass., 10/10/2000, Gerardi). 

In buona sostanza, il bacio sulla bocca e' una delle principali manifestazioni dell'istinto sessuale, quindi poco importano le condizioni particolari in cui sia stato dato.

Quanto all'elemento soggettivo  è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente,dunque,poco importa che l'uomo fosse stato mosso dalla speranza di riconquistare la donna.

Il ricorso veniva, quindi, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al  pagamento delle spese processuali.

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