DI STEFANIA SQUEO
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DI STEFANIA SQUEO

 





Corte d'Appello di Milano, sent. n.3805 del 18/10/2013: "…laddove pure si faccia riferimento ad una persona, senza che sia individuato un fondo, la circostanza non può costituire argomento decisivo per affermare che si è in presenza di una servitù irregolare…"

 

È nota la distinzione tra servitù prediale e servitù personale o irregolare.

Requisito essenziale della servitù prediale è la imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo. Tale relazione si configura come una qualitas inseparabile di entrambi.

Si versa, invece, nella diversa ipotesi di semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.

 

In una parola, resta escluso, nella definizione di "utilità inerente ad una servitù", ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estranei all'attività personale del proprietario del fondo dominante, avendo riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell'utilità stessa [1].

 

Se queste sono le premesse, va detto però che quando in una scrittura privata come in una sentenza "pure si faccia riferimento ad una persona, senza che sia individuato un fondo, la circostanza non può costituire argomento decisivo per affermare che si è in presenza di una servitù irregolare e non già prediale posto che non ci si può limitare a far riferimento ad una specifica e singola espressione letterale quanto piuttosto occorre indagare il complessivo contenuto di una scrittura come di una sentenza, se è vero che la Suprema Corte ha affermato che si configura un diritto personale di godimento solo laddove manchi una funzione di utilità fondiaria, funzione che deve essere valutata con riferimento al fondamento oggettivo e reale dell'utilità stessa, a vantaggio diretto del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione" [2].

 

Con tale argomentazione la Corte d'Appello di Milano ha riformato totalmente la sentenza di primo grado [3], che nel decidere una controversia tra proprietari confinanti di fondi aveva affermato la sussistenza di una servitù personale di passo.

La riforma, in luogo di una prediale, si è avuta in quanto, nella sentenza di primo grado e in tutto lo svolgimento del processo, si è individuato chiaramente l'utilità fondiaria che la servitù oggetto di contesa ha comportato per il fondo dominante: accesso diretto alla strada pubblica.

Non vale altresì ad escludere la natura prediale del passaggio la circostanza che i fondi siano confinanti "e vi sia altro accesso alla via pubblica, potendo la servitù di passo essere costituita non solo per una necessità del fondo dominante ma anche solo per una maggiore comodità o amenità (art.1028 cod. civ.)" [4].

 

 

 

[1] Cass. sent. n. 15326 del 29 novembre 2000

[2] Cass., sent. n.8802 del 28 giugno 2000; conf. Corte d'Appello di Milano, sent.3805 del 18/10/2013

[3] Tribunale di Como. sent. n. 591 del 24 ottobre 2008

[4] Corte d'Appello di Milano, sent.3805 del 18/10/2013

 

 

Stefania Squeo

Mediatore e praticante avvocato abilitata

Foro Milano


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