di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 26062 del 20 Novembre 2013. Può l'agenzia principale disporre l'apertura di nuove subagenzie nel territorio di sua competenza senza violare il diritto d'esclusiva di altri agenti presenti nella zona? E poi: la violazione del diritto di esclusiva dà origine ad un illecito permanente, con ciò che ne consegue nel calcolo dei giorni ai fini della prescrizione?

Il diritto di esclusiva nasce al fine di tutelare sia l'agente che la compagnia di assicurazione e si instaura nel momento in cui l'agente procaccia affari "in maniera sistematica, continua e non interrotta" ai sensi degli articoli 1742 e 1743 codice civile. Per quanto riguarda la prima problematica, necessaria al fine di rispondere al secondo quesito, la Suprema Corte conferma quanto già statuito dal giudice del merito: nel caso di specie vi è stata in effetti violazione di tale diritto. Relativamente alla seconda problematica, invece, la Corte esprime il proprio orientamento, statuendo che "il preponente che, sottraendo una serie di affari all'agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale". Qualificata la natura della lesione, continua affermando che "il relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (…) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia

(instaurato in violazione di esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente". Tale circostanza, cioè la permanenza dell'illecito, si verifica soltanto ove vi sia effettiva apertura di nuove subagenzie, essendo tale eventualità necessaria al fine di integrare la permanenza del reato. Al caso di specie andrà dunque applicato tale principio, al fine di verificare se sia intervenuta o meno prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno (in effetti, la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso).



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: