di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 25917 del 19 Novembre 2013. Se il datore di lavoro non fornisce prova adeguata dell'avvenuta notifica della lettera di licenziamento al dipendente, e se altresì la ricevuta della lettera raccomandata con cui è stato intimato al lavoratore il licenziamento non è "agevolmente leggibile", in quanto prodotta in fotocopia, l'estinzione del rapporto è illegittimo, specie se il dipendente ne ha richiesto più volte copia originale.

Nel caso in oggetto il dipendente licenziato contesta l'illegittimità dello stesso chiedendo l'accertamento di diverse violazioni allo statuto dei lavoratori, a partire dalla data certa della notifica della propria lettera di licenziamento. In corso di causa il datore ha fornito soltanto una "volanda", semplice attestazione delle poste senza alcun valore legale, ritenuta dal giudice del merito inadeguata a segnalare data certa di consegna al destinatario.

In ogni caso, il licenziamento sarebbe stato irrogato prima della scadenza dei cinque giorni, decorrenti dal momento della contestazione, per iscritto, previsti dalla legge (art. 7 Statuto dei lavoratori). La Suprema Corte, in quanto giudice del merito, si limita a verificare la correttezza dell'iter logico alla base del ragionamento del giudice del merito - e non, come richiesto dall'azienda ricorrente, anche alcune censure relative al merito della questione - verificando che la motivazione della decisione impugnata sia immune da censure e vizi. Rigetta dunque il ricorso, confermando ciò che è stato statuito nel merito, sopra riassunto.


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