di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 25939 del 19 Novembre 2013. La sesta sezione della Cassazione, la c.d. "sezione filtro", decide con ordinanza il rigetto del ricorso in oggetto, relativo alla domanda di risarcimento del danno avanzata da un lavoratore che ha riportato lesioni invalidanti a seguito di sinistro stradale.

Principio generale in tema di risarcimento del danno, patrimoniale e non, è evitare che si intervenga in sua duplicazione: il secondo, in particolare, è infatti composto da singole sottocategorie di danno (danno biologico, esistenziale, morale) le quali tuttavia non hanno carattere autonomo, ma concorrono ad integrare il totale liquidato dal giudice.

Nel caso di specie è stata declinata dal giudice del merito la possibilità per il danneggiato di ottenere la liquidazione del danno patrimoniale derivante dal decremento dei suoi redditi a seguito del verificarsi del sinistro. Infatti, conferma la Suprema Corte che "il danno alla capacità di lavoro generica è compreso in quello biologico, il danno alla capacità di lavoro specifica, consistente nella diminuzione di reddito cagionata dal fatto lesivo, ha natura patrimoniale ed è soggetto all'ordinario onere probatorio". Nel corso del giudizio di merito non era stata raggiunta tale prova, essendo soltanto stata verificata la lesione alla capacità lavorativa generica, inquadrando tale menomazione come componente del danno biologico
. "L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacitò lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito, detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse (…) un'attività lavorativa produttiva di reddito". Non essendo in alcun modo viziata da motivazione, la decisione del giudice del merito è quindi immune da vizi ed il ricorso è rigettato per manifesta infondatezza.


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