di Luigi Del Giudice - Il codice della strada ha previsto in materia di sanzioni pecuniarie, sanzioni alle prime accessorie nonché avverso le misure cautelari (artt.210 e segg. e art. 203 e segg. del codice della strada) la giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione e' da considerarsi esclusiva del giudice ordinario indipendentemente dalla norma di cui all'art. 7, comma 8, c.p.a., che ha limitato l'ammissibilità del ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Infatti, sia l'impugnazione del provvedimento del prefetto, sia il ricorso in sede giurisdizionale alternativo al ricorso del prefetto, introdotto dall'art. 4, comma 1 septies, d.l. 27 giugno 2003, n, 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (art. 204 bis del codice della strada), pur nelle modifiche normative intervenute, hanno delineato un procedimento giurisdizionale caratterizzato sempre da una accentuata specialità e dall'attribuzione al giudice ordinario del potere di merito di determinare l'importo della sanzione; da ultimo tale specialità e tale eccezionale potere sono previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamati dagli artt. 204 bis e 205 nel testo del codice della strada ora in vigore.

Tale giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in caso di impugnazione di provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi degli artt. 203 e 204 del codice della strada, sussiste anche se le censure sono rivolte esclusivamente al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto e al conseguentemente provvedimento prefettizio, perché così è previsto dall'art. 205 del codice della strada, che appunto rinvia, per quanto concerne il procedimento, allo speciale rito del lavoro. (Parere del Consiglio di Stato 4364 del 24 Ottobre 2013).

 

                                                                                         Art. 7 C.P.A.

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

 

Articolo 204 bis Codice della strada

 

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150(*)

 

 

 

 

Articolo 205 Codice della strada

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 15(*)

 

 

(*)Con il d.lgs. del 1° settembre 2011, n.150 che ha introdotto nuove disposizioni complementari al codice di procedura civile, sono state apportate modifiche agli articoli 204 bis e 205 del codice della strada.  A seguito di tali modifiche sono stati dimezzati i termini per proporre il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, ed è stato introdotto un nuovo schema processuale che segue il modello procedimentale del rito del  lavoro.

 

Dott. Luigi Del Giudice


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