di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 25310 dell'11 Novembre 2013. In tema di licenziamento collettivo la Suprema Corte opera un'importante distinzione tra collocamento in mobilità per singoli reparti produttivi dell'intero assetto aziendale e collocamento in maniera separata per ciascuno dei centri operativi dell'azienda dislocata in tutta Italia. Nel primo caso il licenziamento collettivo, in generale giustificato per motivi legati ad esigenze di costi di produzione, sarebbe legittimo; nel secondo, come nel caso prospettato, occorre che il datore di lavoro alleghi idonee ragioni per giustificare tale limitazione.

Proprio il secondo caso è quello prospettato nel fatto di cui trattasi. La Cassazione, con riguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale, confermando il proprio orientamento maggioritario, ha affermato che"ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento e dell'individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, sicchè non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabili in radice qualsiasi comparazione". Il licenziamento collettivo in oggetto è dunque da considerarsi illegittimo e il ricorso è rigettato.


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