di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24341 del 29 ottobre 2013. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29/1993, essendo il c.d. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile

e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del dipendente pubblico, in seguito revocate, sono valide anche se manca l'accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni costituiscono, infatti, un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 29 ottobre 2013, n. 24341.

La riforma del pubblico impiego portata a compimento con il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ha determinato una delegificazione del rapporto di lavoro pubblico con la sostituzione delle norme pubblicistiche con quelle previste dalla contrattazione collettiva, ragion per cui l'articolo 124, D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 2 e 69, comma 1, decreto legislativo

165/2001, è divenuto inapplicabile a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ed ha cessato di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del CCNL del quadriennio 1998-2001. Nel caso di specie, non può dirsi violato il principio della domanda, di cui agli articoli 112 e 113, codice procedura civile, in quanto la questione relativa alla vigenza dell'articolo 124, D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, era a fondamento della domanda proposta e si imponeva a seguito della intervenuta privatizzazione del pubblico impiego a prescindere alla allegazione o meno da parte del datore di lavoro del CCNL di comparto visto che i contratti collettivi nazionali possono essere conosciuti direttamente dal giudice essendone prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A seguito di adozione della sopra citata disciplina, dunque, non è più necessario alcun provvedimento espresso accettante le dimissioni da parte della Pubblica Amministrazione.


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