di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 24482 del 30 Ottobre 2013. L'istituto del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. è stato introdotto al fine di permettere il verificarsi di un contraddittorio effettivo tra le parti in causa in quelle situazioni ritenute dal legislatore di particolare importanza. E' onere del giudice verificare caso per caso quando tale istituto operi e, in caso di carenza, ordinarne l'integrazione. La sanzione in caso di violazione di tale disposto normativo è quella della nullità dell'intero giudizio, quindi anche del provvedimento finale. Uno di questi casi, come nel fatto in oggetto, è appunto il litisconsorzio necessario operante nei confronti dei genitori del minore ai fini di legittima dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso.

Chiarissima la pronuncia della Suprema Corte nel caso in oggetto, in ambito di procedimento di adottabilità del minore: la legge riconosce "ai genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio d'appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame". Infatti "il procedimento deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale dei genitori, i quali devono essere avvertiti dell'apertura della procedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informati della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che non vi provvedano, e ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possono partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione dei provvedimenti adottati, nonché possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere la notificazione per esteso della sentenza, con contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione".


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