di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 24493 del 30 Ottobre 2013. Fino a quando permane l'obbligo per il genitore di provvedere al mantenimento del figlio? L'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in questo senso è ormai consolidato: non basta che lo stesso abbia raggiunto la maggiore età ma occorre che, nel caso specifico, il figlio consegua piena indipendenza economica. Sottolinea infatti la Corte come l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento permane "finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente".

Vi è tuttavia un limite a tale obbligo. Come nel caso di specie in cui il figlio, ormai ventottenne, frequenta ancora, con diversi anni di ritardo, il corso di laurea specialistica, senza tuttavia svolgere alcuna attività lavorativa utile a renderlo indipendente dalla famiglia. Precisa la Cassazione, infatti, che l'indipendenza economica non deve essere uno scudo elevato a "scusa" per il figlio poiché, subito dopo, aggiunge che a tale situazione di mancata autosufficienza sia equiparata solo quella per cui sia "stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta". Non vale dunque nel caso in cui il figlio, pur avendone le possibilità e le qualifiche professionali, rifiuti ingiustificatamente qualsiasi formula lavorativa. Poichè nei gradi di merito tale circostanza non è stata riscontrata, è giusto quindi confermare l'onere a carico del genitore, laddove il figlio sia impegnato, nonostante l'età, in un percorso professionale e formativo che ancora non gli consente una piena indipendenza monetaria.


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