di Luigi Del Giudice - "Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui" (Cass. sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, Spano, Rv. 254697; sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, El Farnouchi, rv. 252352; sez. 1, n. 2654 del 9/11/2011, Minasi, rv. 251834; sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007, Marrocu, rv. 239205; sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda ed altri, Rv. 218588) e ciò in quanto il requisito della "necessità" inserito nel testo normativo tra i presupposti per l'operatività della legittima difesa di cui all'art. 52 codice penale ha una portata perentoria ed esclude qualsiasi situazione nella quale la determinazione della situazione di pericolo sia provocata da un comportamento deliberato del soggetto agente, come si verifica in caso di accettazione di una vera e propria "sfida".
In siffatto contesto operativo resta esclusa anche la possibilità di ravvisare la legittima difesa putativa, in quanto colui che accetti la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi, mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste realmente (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., rv. 247898; sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc. Olari e altri, rv. 242349).

Luigi Del Giudice
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