di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 23962 del 22 Ottobre 2013. Il gestore di attività commerciale conveniva in giudizio il ricorrente, comproprietario dell'appartamento sovrastante, chiedendo il risarcimento dei danni provocati da allagamento dovuto alle numerose infiltrazioni d'acqua presenti sul soffitto a seguito di rottura di una parte dell'impianto idraulico. Il responsabile citato chiamava in causa un terzo, comproprietario dell'immobile in oggetto, indicandolo come unico reale possessore del bene nel periodo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo. Sia in primo che in secondo grado di giudizio i comproprietari venivano condannati in solido al risarcimento dei danni provocati al terzo, nella misura del 50% ciascuno, poiché l'interessato principale non avrebbe sufficientemente provato che all'epoca dei fatti il terzo fosse in effetti possessore in via esclusiva dell'immobile.

La Suprema Corte fornisce interpretazione applicativa dell'art. 2055 cod. civ. contemplante il principio di responsabilità solidale tra comproprietari per i danni arrecati dalla cosa ai terzi. Il chiamato principale è infatti stato correttamente condannato alla rifusione del danno per l'intero poiché non è stato in grado di produrre prova di effettivo mancato possesso del bene nel periodo interessato; salvo poi esperire azione di regresso nei confronti del comproprietario obbligato in solido. "Di qui la conferma della pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico dellappellante, salvo accoglimento dell'azione di regresso da quest'ultimo promossa verso il condebitore i solido per la parte da questi dovuta, nei rapporti interni, ai sensi del secondo comma della stessa norma codicistica".


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