Dott. Aldo Di Virgilio - Funzionario Amministrativo presso AUSL Lanciano/Vasto/Chieti -

Questo articolo, tenuto conto della scarsa presenza nel panorama normativo e regolamentare regionale di un'esaustiva disciplina, cerca di offrire un contributo atto a far sì che le Aziende Sanitarie locali, investite di tale funzione istituzionalmente, possano svolgerla secondo parametri certi nell'ambito di un percorso condiviso con le strutture eroganti prestazioni per proprio conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, tanto più che proprio grazie all'efficiente funzionamento di un apparato di controllo definito razionalmente è possibile ambire al conteni-mento dei costi sanitari, in apparenza non altrimenti contenibili. 

Si rammenti a maggior ragione che, analizzando il corpus giurisprudenziale italiano, è risultato oltremodo difficile rinvenire pronunce concernenti la subjecta materia, a testimonianza di quanto sia ancora immatura nella coscienza degli attori la necessità di instaurare una dialettica corretta, che non veda da un lato gli amministratori pubblici come espressione di semplici apparati liquidatori di do-cumenti contabili, e dall'altro le società private gestrici delle strutture private accreditate come soggetti pronti a sfruttare la debolezza organizzativa degli stessi apparati per realizzare facili profitti.

Basti segnalare, quale indice dello scarso interesse ancora mostrato per questo settore, la difficoltà avutasi nel reperire fonti giuridiche quali basi del ragionamento che qui si intende svolgere: l'unica norma di rango naziona-le che si offre ad un'analisi pertinente è infatti la Circolare Prot. 2567/M2 del 2.07.2002, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente la definizione delle linee-guida sul corretto uso del potere ispettivo da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.


Alcuni dei principi ivi contenuti, a causa dell'importanza del tema trattato, si ritiene debbano essere riportati alla lettera, e nella specie:

- Tutte le iniziative dell'ispettore devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio. Se l'incaricato non è in grado di assicurare l'imparzialità e l'estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica;
- La formazione, la professionalità e la competenza sono un diritto e un dovere dell'ispettore. La formazione dell'ispettore è obbligatoria e si realizza con la partecipazione ai corsi proposti dall'amministrazione di ap-partenenza, ovvero con l'approfondimento e l'iniziativa personale. Per quanto riguarda la formazione, non c'è distinzione tra chi assolve le mansioni d'ispettore con continuità e chi l'assolve per periodi di tempo cir-coscritti;
- La conoscenza e l'analisi dell'attività e della normativa dell'ente o dell'ufficio sottoposto ad ispezione sono presupposti necessari allo svolgimento proficuo delle verifiche;
- L'intera ispezione è coperta da rigorosa riservatezza. Sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l'ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d'informazione.
Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di non servirsi delle informazioni d'ufficio per scopi personali. Nell'attività ispettiva la riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest'obbligo può pro-durre un ingiusto danno all'ispezionato; può ripercuotersi negativamente sull'immagine dell'amministrazione; può ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti. L'ispettore, quindi, non rilascia dichiarazioni pubbliche: parla nelle sedi dovute con i superiori o con gli organi competenti; si espri-me con verbali, referti, rilievi accessibili soltanto nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti ammi-nistrativi;
- L'ispettore non è assertivo, ma disponibile. Questo comportamento deve essere sempre orientato alla so-luzione dei problemi emersi. Momenti sanzionatori e consultivi costituiscono una contrapposizione fisiologi-ca dell'attività ispettiva; va comunque evitato che emergano conflitti ed incomprensioni con chi è sottoposto ad ispezione o valutazione e che tende ad assumere atteggiamenti difensivi. E' necessario che l'ispettore faccia valere i propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle o-pinioni di chi è ispezionato;
- Rilievi e referti si fonderanno su elementi probanti e circostanziati. Nei rilievi e nei referti da inviare agli uffi-ci preposti ed alle competenti magistrature, le relazioni dell'ispettore saranno sempre circostanziate, fonda-te su elementi evidenti e inconfutabili e, se necessario, verificate con i vertici della struttura ispezionata;
- L'ispezione sarà dimostrabile in ogni suo atto. Questa condizione sarà garantita dai verbali, dalle relazioni, dagli estratti della documentazione e di ogni altro elemento utile. Con il termine "dimostrabile" si fa riferi-mento alle raccolte, agli elenchi e ai verbali in cui sono riportati circostanze, documenti, elaborazioni, rela-zioni, testimonianze, dichiarazioni. Elementi questi che permetteranno di ricostruire l'intera ispezione senza ricorrere a nuove indagini e verifiche;
- I risultati dell'ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa condizione è necessaria per garantire interventi di correzione e di tutela da parte dei soggetti titolari degli organi coinvolti nell'ispezione. L'attività ispettiva fine a se stessa non serve a nulla. Ad essa dovranno seguire processi correttivi o di autotutela degli organi che sono abilitati ad intervenire.

Dall'enumerazione dei principi sopra richiamati, si evince con tutta evidenza la necessità che l'attività ispettiva si espleti in un contesto di regole certe, contesto che non può essere individuato se non nel "procedimento ammi-nistrativo" così come introdotto dalla Legge 241/1990 e successivamente modificato: sembra davvero utile, allora, un altro richiamo, questa volta di origine dottrinaria, e precisamente quello inserito nel portale giuridico "Diritto & Diritti" del 26.11.2009 a cura di Tiziana Testoni, e dal titolo "Il Procedimento ispettivo: brevi note in margine a C.D.S., Sez. V, n° 3441/09". Vediamo, dunque, in sintesi qual è il pensiero qui svolto.

- L'attività ispettiva ha natura procedimentale, nel senso che risulta segmentata nelle fasi di iniziativa, istrut-toria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia, dunque ad essa sono applicabili tutte le norme previste nella legge 241/1990, fatto salvo l'art. 11, alla luce dell'unilateralità che caratterizza l'esternazione del potere pubblico;
- l'attività ispettiva non è fine a se stessa, ma si inserisce spesso in altri procedimenti, spesso di controllo, e prelude all'adozione di provvedimenti di amministrazione attiva aventi varia natura (autocorrettiva, sanzio-natoria, disciplinare, ecc.), dunque pur avendo una funzione servente non perde la sua natura procedimen-tale;
- ove non sia disciplinato diversamente, il nucleo principale di norme alle quali occorre fare riferimento per circoscriverne il funzionamento risale a quelle contenute nella citata legge 241/1990;
- in questa ottica vanno interpretati i doveri degli ispettori e le garanzie a tutela dell'ispezionato, che si tradu-cono nell'obbligo di comunicazione di avvio di procedimento, partecipazione procedimentale, parametri di ragionevolezza ed obiettività, e completezza della fase istruttoria.

Definita in termini generali l'attività ispettiva degli organismi pubblici come un procedimento amministrativo, e dunque soggiacente alle regole che ad esso fanno riferimento, possiamo compiere un ulteriore passo in avanti, in-dividuando la fonte che più specificamente riguarda il Sistema Sanitario Nazionale, e cioè l'art. 8-octies del Decreto Legislativo 502/1992 più volte modificato, il cui tenore letterale è:

1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla defini-zione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assi-stenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999, n.229", sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferen-za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di con-trollo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la verifica della a-deguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della do-cumentazione clinica e alle attività di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i criteri per la verifica di:
- validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua ri-spondenza alle attività effettivamente svolte;
- necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai rico-veri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
- appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

Nonostante il quadro sia piuttosto definito circa le competenze da attribuire rispettivamente alla Regione ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali, che vi sia una marcata resistenza a qualificare come legittima l'attività di controllo a livello territoriale, si evince da una sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, del 14.04.2004 n° 5376 (confermata dal Tribunale di Bari, Sez. I del 9.05.2006) per cui, nel rigettarsi l'eccezione di incompetenza AUSL ad effettuare i controlli sulle prestazioni sanitarie fornite da una casa di cura privata, in quanto il relativo potere non è attribuito, in via esclusiva -nonostante la ricostruzione di parte avversa- alla Regione, il Collegio ha avuto modo di specificare quanto segue: "… la ASL è certamente competente ad effettuare i controlli in questione, e a negare eventualmente le somme pretese dalle cliniche private, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 416 del 28.07.1995", e ancora "… è ben vero che l'ente non può esercitare poteri autoritativi in materia, atteso che tra ASL e la clinica intercorre un vero e proprio rapporto giuridico di diritto privato: ma questo non significa affatto che la ASL debba accogliere tutte le richieste di pagamento che le vengono presentate, ben potendo negare il pagamento delle somme che ritiene non dovute, così come può fare qualunque debitore".
Che l'attività di controllo rappresenti un momento ineludibile dell'esplicarsi delle prerogative delle pubbliche amministrazioni, si afferma d'altronde anche per altra strada, ovvero in un recente ed innovativo pronunciamento della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte 7.10.2010 n° 56/2010/SRCPIE, alla luce dell'assenza di una qualunque interpretazione specifica sull'art. 2, comma 461 e ss. della L. 244/2007 e s.m.i.. Qui, dunque, si afferma: 1) l'obbligatorietà e non derogabilità della funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo del conseguimento degli standard previsti dai contratti di servizio, da parte dell'ente pubblico affidatario; 2) l'esercizio di tale funzione, in via permanente e continuativa, tramite apposite strutture organizzative proprie; 3) la connota-zione "autoritativa" di detta funzione, fondata sul potere di supremazia proprio della pubblica amministrazione, ne implica la non delegabilità a soggetti privati, salvo espressa disposizione di legge che ad oggi però manca. Tale autoritatività tuttavia non esclude l'instaurarsi di un rapporto, continua la suprema magistratura contabile, con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio e finanche con i singoli cittadini, i quali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 461 e ss. della L. 244/2007, possono nondimeno collaborare alla definizione dei procedimenti di controllo circa i pubblici servizi erogati. Detto rapporto collaborativo e partecipa-tivo è obbligatorio, secondo le forme e le modalità previste dalle norme regionali, se esistenti, ovvero da singole regolamentazioni locali.

Le fonti sopra illustrate, sebbene non in numero sufficiente come ci si sarebbe aspettato data la delicatezza del tema, in ogni caso sembrano suggerire una volontà ben precisa, e cioè di spingere anche le Aziende sanitarie abruzzesi ad autodotarsi di un regolamento che disciplini le ispezioni da compiersi nei confronti delle prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture accreditate, non foss'altro che per agganciare le criticità eventualmente ri-scontrate a sicuri parametri che consentano l'individuazione degli adeguati correttivi da prescriversi nei confronti dei soggetti responsabili, e comunque sempre nell'ambito di una doverosa interlocuzione con la Regione, la quale, oltre a svolgere per conto proprio tale attività, dovrebbe indicare alle stesse Aziende le linee direttive entro le quali queste ultime si muoveranno. Proposito quanto mai auspicabile, in modo che sia le proprietà degli Istituti, che le citate Commissioni Ispettive, siano poste in grado, secondo le rispettive competenze, di agire in base ad elementi prescrittivi e sanzionatori ben definiti, anche per dare certezza ai rapporti giuridici discendenti dalla sottoscrizione degli accordi contrattuali tra società e la stessa Regione.

Tutto ciò premesso, ed entrando più nello specifico della soluzione che attraverso il presente articolo si in-tende proporre, è ovvio che un protocollo Ispettivo di tal fatta dovrebbe comporsi di due parti, e cioè di una Parte "Prescrittiva", tesa ad elencare i comportamenti leciti e legittimi evinti dalla normativa corrente e dalla prassi, e da una Parte "Sanzionatoria", ovvero l'elenco delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei comportamenti indicati nella parte Prescrittiva. A tale ultimo proposito, è doveroso precisare che le sanzioni avranno una natura essenzialmente pecuniaria, riguardando la legittimità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate; tuttavia ove, in maniera incidentale, si rilevino criticità efferenti i requisiti strutturali che non necessitino di una professionalità spe-cifica per essere rilevate, sarà cura delle Commissioni comunicarli ai diversi e competenti organismi aziendali. Da tali ultime riflessioni risulta altrettanto ovvio individuare la tipologia dei controlli che andranno ad essere effettuati tramite le Commissioni ispettive, per un verso autorizzate a verificare l'"appropriatezza" della prestazione sanitaria, cioè di quell'insieme di parametri volti a garantire che il paziente sia stato sottoposto alle cure mediche migliori (ot-temperanza PAI, aggiornamento diario clinico, visita del paziente), e per altro verso autorizzate a verificare la "legit-timità" della stessa prestazione, ovvero il rispetto degli adempimenti imposti alle strutture private dai contratti sotto-scritti con l'ente pubblico, a partire dalla corretta compilazione amministrativa dei documenti contabili emessi (im-porto delle tariffe indicate a livello regionale, fasce stabilite dalle Unità di Valutazione Multidimensionale, residenza dell'assistito nel territorio aziendale ecc.). Ciò non esclude, ma si tratta di un'eventualità piuttosto che di un pas-saggio obbligatorio, la presenza, in seno alle Commissioni, di componenti del Dipartimento di Prevenzione Azien-dale incaricati della verifica del possesso dei requisiti strutturali da parte dello stabile accreditato sebbene, appun-to, si tratti di competenza relativa al diverso binario lungo il quale dovrebbe dipanarsi la procedura finalizzata al ri-lascio e/o conferma periodica dell'accreditamento rilasciato dalla Regione.
Dopo aver infine precisato che, in ragione della novità che rappresentano nel panorama dei rapporti con-venzionali di natura sanitaria, questi Protocolli andrebbero preventivamente comunicati agli erogatori privati per ri-ceverne eventuali proposte migliorative, di seguito illustriamo uno schema sintetico di Protocollo ispettivo, da as-sumersi attraverso apposita Deliberazione del Direttore Generale, e composto dai seguenti articoli:

Art. 1
Modalità di accesso della Commissione Ispettiva

1.1 Come di recente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI, Sent. n° 3441/2009), occorre assicurare il contradditto-rio tra la Commissione Ispettiva e l'ente oggetto dell'ispezione, in base ai noti principi del procedimento amministrativo, dunque è necessario che venga comunicata la data dell'accesso della Commissione almeno 24 ore prima. La comunicazione potrà avvenire telefonicamente oppure tramite fax.


Art. 2
Campione oggetto dell'ispezione

2.1 Gli accessi ispettivi avranno, di norma, cadenza semestrale, e riguarderanno almeno il 20% delle prestazioni erogate nel periodo analizzato, fatta salva la possibilità di aumentare il campione a discrezione della Commissione.
2.2 Il personale della struttura fornirà ai membri della Commissione tutti gli elementi necessari all'effettuazione di un'indagine approfondita dei casi selezionati e ricompresi nel campione. Ai Commissari inoltre dovrà essere consentito di accedere nelle stanze di degenza ove sono ospitati i pazienti, ai fini di quanto in seguito esplicitato.


Art. 3
Processo verbale

3.1 Dell'avvenuto accesso la Commissione ispettiva dovrà redigere apposito processo verbale in forma scritta, contestualmente al momento dell'ispezione oppure in separata sede.
3.2 Il processo verbale si comporrà di: 1) una parte introduttiva;2) una valutazione, a sua volta divisa in amministrativa (legittimità) e medica (appropriatezza); 3) una parte dedicata ai rilievi; 4) una parte riservata alle sottoscrizioni.
3.3 Il citato verbale dovrà, più nello specifico, menzionare giorno, mese ed anno dell'avvenuto controllo, la ragione sociale della struttura, i no-minativi dei Commissari presenti e di quelli eventualmente assenti, le modalità di individuazione del campione selezionato, i metodi di controllo, gli esiti del controllo, gli ulteriori rilievi ritenuti necessari, la sottoscrizione dei partecipanti.
3.4 Ai fini della legittimità del presente Verbale si ritengono necessarie le sottoscrizioni di tutti i membri della Commissione e del Rappresentan-te legale della Struttura, o dell'apposito delegato di quest'ultimo.
3.5 Il Verbale ispettivo sarà comunicato dalla Commissione all'UOC aziendale denominata ________ entro giorni 15 dalla sua materiale compi-lazione e sottoscrizione delle parti interessate.


Art. 4
Comunicazione esiti ispettivi

4.1 Il Verbale ha l'esclusivo compito di certificare i fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono state adotta-te, dimodochè le eventuali prescrizioni che da esse si vorranno far discendere, verranno assunte attraverso apposito atto volitivo a cura dell'UOC ____________, al quale unico spetterà la potestà di comunicare l'esito delle ispezione ai soggetti interessati. Le eventuali decurtazioni che l'UOC citato deciderà di applicare, origineranno esclusivamente dalle ipotesi disciplinate attraverso il presente Codice, ove esse saranno riscontrate nelle fattispecie concrete rilevate in sede ispettiva.


Art. 5
Contestazioni

5.1 Nel caso in cui i rilievi effettuati dai membri della Commissione Ispettiva non siano condivisi dal Rappresentante legale della struttura, di tale contestazione dovranno essere riportate le ragioni nel processo verbale. L'UOC ___________, una volta ricevuto il verbale, provvederà a valu-tare la fondatezza delle indicate contestazioni ed adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.


Art. 6
Impegnativa e Verbale UVM

6.1 La struttura dovrà conservare in apposito fascicolo copia dell'impegnativa, redatta su ricettario rosso del SSN, relativa all'ingresso del pa-ziente. Ad essa dovrà inoltre allegarsi copia del verbale compilato dall'apposita UVM, completo degli estremi anagrafici, della fascia concessa e del periodo concesso.
6.2 Sarà decurtato l'intero ammontare della retta eventualmente fatturata, per tutto il periodo di mancata copertura, nel caso di:
- mancanza del Verbale UVM;
- mancanza dell'impegnativa compilata sul modulario del SSN;
- impegnativa compilata su modulario del SSN ma priva della sottoscrizione a cura del medico MG.
6.3 Sarà decurtato il 50% dell'ammontare della retta eventualmente fatturata, per tutto il periodo di mancata copertura, nel caso di:
- Verbale UVM privo del periodo di copertura o in assenza dell'indicazione fascia;
- Impegnativa al ricovero compilata su ricettario bianco del MG.
6.4 Sarà decurtato il 25% dell'ammontare della retta eventualmente fatturata, per tutto il periodo di mancata copertura, nel caso di:
- Impegnativa al ricovero compilata su modulario del SSN ma carente della patologia del paziente.
6.5 Sarà decurtato il 15% dell'ammontare della retta eventualmente fatturata, per tutto il periodo di mancata copertura, nel caso di:
- Impegnativa al ricovero compilata su modulario del SSN ma carente del tipo di struttura per la quale si consiglia il ricovero:
- Impegnativa al ricovero compilata su modulario del SSN ma carente di alcuni elementi utili all'individuazione del paziente (nome, co-gnome, indirizzo, codice fiscale).


Art. 7
Piano Assistenziale Individualizzato

7.1 Il Piano Assistenziale Individualizzato (per brevità PAI) deve essere compilato secondo le leggi vigenti e trasmesso nei termini previsti dai regolamenti aziendali presso il Punto Unico di Accesso (PUA). Il PAI, oltre a dover essere debitamente sottoscritto dal referente medico della struttura privata proponente, indicherà le condizioni socio-sanitarie del paziente, gli interventi terapeutici e gli obiettivi connessi da raggiungere, gli indicatori di verifica degli obiettivi ed i tempi di sua attuazione.
7.2 Sarà decurtato l'intero ammontare della retta eventualmente fatturata, per tutto il periodo oggetto di verifica, nel caso di:
- mancanza del PAI;
- mancata sottoscrizione del PAI da parte del medico referente della struttura;
- mancanza del PAI di uno o più dei suoi elementi fondamentali (interventi terapeutici proposti, obiettivi connessi, indicatori di verifica, tempi di attuazione).


Art. 8
Diario Clinico

8.1 Nel Diario Clinico dovranno essere riportate le annotazioni relative alla vicenda socio-sanitaria che riguarda il paziente ricoverato. Tali anno-tazioni riguarderanno la terapia farmacologica o riabilitativa somministrate, gli andamenti dello stato di salute, eventuali trasferimenti in presidi ospedalieri, ecc. Il Diario Clinico deve essere aggiornato con cadenza almeno mensile.
8.2 Sarà decurtata una quota proporzionale della retta afferente il periodo oggetto di controllo, secondo la griglia di cui appresso:
- Diario Clinico inesistente: decurtazione 100% retta;
- Ultimo aggiornamento PAI a 24 mesi: decurtazione 75% retta;
- Ultimo aggiornamento PAI a 12 mesi: decurtazione 50% retta;
- Ultimo aggiornamento PAI a 6 mesi: decurtazione 25% retta;
- Ultimo aggiornamento PAI a 3 mesi: decurtazione 10% retta.
8.3 Le frazioni temporali intermedie saranno considerate facendo riferimento alla media tra i due archi temporali che fungono da estremi (es., 24 mesi e 12 mesi= 18 mesi), per cui se la frazione è superiore alla media così ottenuta, si applicherà la sanzione propria del periodo superiore, altrimenti di applicherà la decurtazione del periodo inferiore.


Art. 9
Condizioni generali del Paziente

9.1 Il personale medico, infermieristico ed ausiliario della struttura accreditata deve garantire all'ospite un'adeguata ospitalità sotto il profilo dei trattamenti sanitari e riabilitativi, anche in collaborazione eventualmente con il medico di MG.
9.2 Nel caso in cui il personale della Commissione Ispettiva rilevi che le prestazioni mediche ed infermieristiche siano erogate in maniera inap-propriata, così da incidere negativamente sulle condizioni generali di salute dell'assistito, si procederà a proporzionali decurtazioni economiche, a valere su tutto il periodo oggetto di controllo, del seguente tenore:
- condizioni di salute pessime: decurtazione del 100% della retta;
- condizioni di salute precarie: decurtazione del 75% della retta.
9.3 Nel caso in cui si determinino le eventualità di cui al comma precedente, le Commissione provvederà ad inoltrare apposita e tempestiva co-municazione alla Direzione Generale Aziendale, affinché trasmetta gli atti relativi alle autorità competenti.


Art. 10
Notifiche

10.1 E' cura della proprietà della struttura privata accreditata l'effettuazione delle notifiche nei tempi indicati dal Regolamento aziendale UVM; al PUA (punto Unico di Accesso) per quanto attiene al PAI ed all'UOC _______ per quanto riguarda gli avvenuti, nuovi ingressi.
10.2 Nel caso in cui le notifiche non avvengano secondo i tempi richiesti, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:
- nel caso di mancata notifica, a cura del responsabile sanitario della struttura accreditata, del PAI al PUA, la retta giornaliera sarà de-curtata del 50% per il periodo che va dalla data di ammissione nella struttura fino alla data di effettiva notifica dei programmi/progetti di assistenza";
- nel caso di mancata comunicazione agli uffici aziendali competenti dell'avvenuto ingresso del paziente, entro i termini valevoli in rela-zione all'ipotesi precedente, la decurtazione giornaliera della retta sarà ugualmente pari al 50% per tutto il periodo intercorrente dall'ingresso fino alla riscontrata, avvenuta comunicazione.


Art. 11
Consenso Informato

11.1 Per quanto il soggiorno nell'ambito di una struttura socio-sanitaria o psicoriabilitativa non implichi l'effettuazione di atti chirurgici, il paziente dovrà comunque fornire il proprio consenso informato per i trattamenti ai quali verrà sottoposto, siano essi di tipo medico e infermieristico o di tipo riabilitativo. Inoltre, trattandosi di pazienti non di rado portatori di ridotte capacità cognitive a causa dell'insorgenza, già in occasione del ri-covero o in un momento successivo al ricovero, di patologie degenerative proprie della sfera neurologica, se non è possibile acquisire diretta-mente il loro consenso, il medesimo consenso al ricovero dovrà essere fornito dal parente ad essi più prossimo, a condizione che costoro siano i tutori legali o siano stati nominati "amministratori di sostegno" ai sensi della legge n° 6 del 9.01.2004. Ne consegue dunque che il c.d. "consen-so informato" si comporrà di tre elementi: 1) consenso al ricovero; 2) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy; 3) consenso all'atto sanitario.
11.2 Premesso quanto sopra, le decurtazioni saranno dell'entità di cui appresso:
- Mancanza di tutti i tre le componenti del consenso: 100% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del consenso al ricovero: 75% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del consenso all'atto sanitario: 50% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del trattamento ai dati personali: 25% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del consenso al ricovero e all'atto sanitario: 90% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del consenso al ricovero e al trattamento dei dati personali: 80% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica;
- Mancanza del consenso all'atto sanitario ed al trattamento dei dati personali: 70% della retta giornaliera riferita al periodo oggetto di verifica.


Art. 12
Flussi informativi

12.1 I flussi informativi, consistenti in una copia file in formato .xls leggibile, dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica azienda-le ______________ entro giorni 45 (quarantacinque) dalla scadenza del mese oggetto della trasmissione.
10.2 Nel caso, al termine dell'anno verranno riscontrate alcune inadempienze, verranno applicate le seguenti decurtazioni:
- € 100 per ognuno dei mesi non trasmessi;
- € 50 per ognuno dei mesi trasmessi con almeno 30 gg di ritardo rispetto ai tempi previsti (45 + 30 giorni= 75 giorni).


Art. 13
Residenza dell'assistito

13.1 L'AUSL riconosce i benefici sanitari connessi alla permanenza presso le strutture aziendali ed extra aziendali, esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani che, al momento dell'ingresso nella struttura, siano residenti in uno dei comuni ubicati nello stesso territorio aziendale. In ca-so contrario, questa Azienda effettuerà una decurtazione con decorrenza dalla medesima data di ingresso.


Art. 14
Carenze strutturali e funzionali

14.1 La Commissione Ispettiva Aziendale, circoscrivendo il proprio operato alla verifica della legittimità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, non è tenuta ad effettuare alcun rilievo in merito al possesso dei requisiti strutturali afferenti lo stabile presso cui accede, fatta salva la constatazione visiva di macroscopiche carenze. Saranno invece oggetto di analisi i requisiti funzionali, poiché il loro rispetto influisce anche sull'appropriatezza delle prestazioni.


Art. 15
Controlli contabili

15.1 I controlli contabili, effettuati direttamente sulle fatture trasmesse dalle strutture private, avranno cadenza semestrale. Essi verranno effet-tuati presso gli uffici aziendali competenti sul 100% delle prestazioni erogate. I controlli riguarderanno:
- la corrispondenza tra fascia (e tariffa) applicata con la fascia UVM concessa;
- la corrispondenza tra i giorni di degenza contabilizzati ed i giorni effettivamente concessi dalle UVM;
- il rispetto del budget assegnato, tradotto in termini economici e/o in termini di giornate di degenza.
15.2 Ove risulti la non corrispondenza del primo punto a favore della struttura (es. F X fatturata ed F Y concessa), verrà decurtata la differenza tra la fascia effettivamente contabilizzata e quella concessa dall'UVM. Ove risulti la non corrispondenza del secondo punto a favore della strut-tura (es. 30 gg contabilizzati a fronte dei 27 concessi dall'UVM), verrà decurtata una somma pari a tutti i giorni fatturati ulteriormente, moltiplica-ta per la fascia applicata.
15.3 Nel caso in cui ai punti primo e secondo dell'art. 15.1 si verifichino invece errori contabili a favore dell'AUSL (es. F Y contabilizzata ed F X concessa dall'UVM, o 20 gg contabilizzati e 25 gg concessi dall'UVM), i competenti uffici aziendali provvederanno a richiedere l'emissione di apposite fatture ad integrazione, calcolate in base al metodo illustrato nell'art. 15.2., sempre a condizione che risulti rispettato il budget assegnato a livello annuale

Per concludere, si intende precisare che lo schema sopra proposto è stato concepito non tenendo in debito conto degli schemi contrattuali adottati e sottoscritti dalla Regione di riferimento e le strutture socio-sanitarie, dun-que ove lo schema pattizio risulti non omogeneo, altrettanto dovrà succedere per il protocollo ispettivo, ed altrettan-to dunque dovrà avvenire per gli anni ancora successivi, in un continuo processo evolutivo tra il regolamento del rapporto sinallagmatico e l'esigenza del suo corretto svilupparsi nel corso della sua vigenza.

Dott. Aldo Di Virgilio - Tel. 340.7252549 - email: aldo.divirgilio@tin.it

(Tratto dalla rivista bimestrale "Gazzettino Abruzzese", anno XXI - Maggio/Giugno 2011 - numero 3)



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