di Luigi Del Giudice - L'art. 189 del codice della strada, nel disciplinare la condotta che deve tenere l'utente della strada a seguito di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, prevede, ai commi VI e VII, due distinte ipotesi di reato, ovvero l'ipotesi di incidente con danno fisico alle persone coinvolte (comma VI) per la quale sancisce l'obbligo di fermarsi e l'ipotesi di incidente con ferimento di persone, per la quale sancisce l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza (comma VII).
La violazione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente e quella dell'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici, che danno luogo, in caso di infrazione di entrambi gli obblighi, ad un concorso materiale di reati (Cass. Pen. Sez. IV 12.3.01, n. 10006, Pennacchio, Sez. IV, 6.6.72 n. 919 Frattini).
Il reato di fuga in caso di incidente con danno alle persone, di cui al comma VI dell'art. 189 codice della strada è un reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge. Invece, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma VII dello stesso articolo, è necessaria l'effettività dello stato di bisogno dell'investito, che viene meno, oltre che, naturalmente, nel caso di assenza di lesioni, allorché altri vi abbiano già provveduto e non risulti necessario, né efficace, alcun altro intervento, circostanze, queste, che non possono essere ritenute sussistenti con una valutazione ex post, ai fini dell'esonero della responsabilità, ma devono essere ritenute dall'investitore in base ad una obiettiva valutazione da compiersi al momento dell'incidente (Cass. Pen. Sez. IV, 9.8.02, n. 29706).
In definitiva, mentre nel caso di incidente da cui derivi un coinvolgimento di persone, è fatto obbligo al presunto responsabile di fermarsi, indipendentemente dall'effettiva causazione di lesioni all'investito, e proprio al fine di verificarne le condizioni, oltreché di consentire l'identificazione del responsabile e la ricostruzione della dinamica, di talché il reato si perfeziona istantaneamente per il solo fatto della mancata osservanza dell'obbligo dell'arresto del veicolo, nel caso di incidente con ferimento di persone, all'obbligo di fermarsi, già coevo alla fattispecie dell'art. 189 comma VI c.d.s., si aggiunge quello di prestare assistenza, ma, diversamente dal primo, l'effettività dell'obbligo di prestare assistenza è subordinata ad un concreto stato di bisogno della vittima dell'incidente, da valutarsi nei termini come sopra illustrati. (Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio - 7 ottobre 2013, n. 41375 )

Luigi Del Giudice
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