di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 22892 dell'8 Ottobre 2013. Nel caso di specie un condomino ha impugnato la delibera condominiale confermante la destinazione d'uso di tre locali posti al piano terra di un complesso condominiale (un bar con annessa sala ricreativa). A dire del proponente la delibera sarebbe contraria al dettato del regolamento di condominio che "faceva divieto di destinare gli alloggi individuali ed i locali condominiali ad attività incompatibili con il decoro e la tranquillità dell'edificio". Denunciava il condomino che il locale, rimanendo aperto sino a tarda notte e commerciando in tabacchi ed alcolici, arrecava ripetutamente disturbo all'intero palazzo, oltre i limiti di tollerabilità garantiti dalla legge.

La richiesta viene accolta in primo grado, mentre viene parzialmente rigettata a seguito di impugnazione del soccombente. A seguito di ricorso in Cassazione conferma la Suprema Corte come non rientri nel potere del regolamento condominiale il limitare il godimento delle unità abitative destinate a proprietà esclusiva dei singoli condomini; in caso contrario tale facoltà si tradurrebbe in un'ingiustificata compressione del diritto individuale al godimento del bene, lecito soltanto ove vi sia il consenso espresso del titolare (circostanza che, nel caso in oggetto, non si è verificata). La Cassazione accoglie tuttavia la doglianza relativa alla richiesta di risarcimento del danno proposta dal condomino ricorrente, poiché di fatto separato rispetto alla domanda principale.


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