Dott. Emanuele Mascolo - Il Tribunale di Latina con la Sentenza 1764/13 affronta una serie di tematiche tra cui quella relativa al mantenimento dei figli maggiorenni. Ne ha dato notizia l'Avv. Claudia De Palma nel sito dell'AMI 

Nel caso di specie il Tribunale afferma che Il figlio maggiorenne che in passato abbia già svolto un'attività lavorativa non ha diritto all'assegno di mantenimento anche se questa attività sia poi successivamente cessata

Allineandosi ad un principio già enunciato dalla suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 12477/2004) il tribunale ricorda che "il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento". 

Non assume rilievo invece, spiega il Tribunale, il fatto che siano sopraggiunte nuove circostanze di fatto come l'andamento negativo dell'attività commerciale intrapresa. Queste circostanze, anche se hanno Privato il figlio di ogni forma di sostentamento economico, non fanno tornare in essere l'obbligo di mantenimento i cui presupposti erano ormai venuti meno. Restano fermi soltanto gli obblighi alimentari laddove ne sussistano i presupposti di legge.  

Secondo i magistrati del Tribunale di Latina l'inserimento nel mondo del lavoro non deve necessariamente coincidere con la stabilità di un lavoro a tempo indeterminato che oggi non costituisce più la forma principale di espletamento di attività lavorative.

In collaborazione con l'Avv. Barbara Pirelli


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