di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22399 del 1 ottobre 2013. La permanenza in casa della presunta colf non è sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico. E' il principio stabilito dalla Sezione Lavoro, della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 1 ottobre 2013, n. 22399.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda la domanda di una colf relativa a ulteriori differenze retributive, indennità per ferie non godute e preavviso, in relazione appunto a rapporto di lavoro domestico. Nel giudizio di merito si sono considerate le prove testimoniali assunte affermando che la comprovata permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente ad affermare anche lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddetto tempo di permanenza. Riguardo alle indennità di ferie la Corte d'appello ha ritenuto le medesime incluse nel calcolo del CTU

in considerazione dell'orario di lavoro osservato mentre riguardo al preavviso è stata considerata la rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico. Con il ricorso la colf deduce che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in modo non sufficiente le risultanze istruttorie sulla quale si fonderebbe la pretesa delle differenze retributive. Deduce inoltre il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso in considerazione della rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico mentre dalla sentenza impugnata risulta che la relativa indennità è stata riconosciuta sia pure nei limiti della base di calcolo indicata dal CTU.

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