Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di arbitrato internazionale. Si tratta della sentenza n. 22338/2013, del 30 settembre 2013, che chiarisce l'arbitrato internazionale può considerarsi valido solo se svolto nella forma "rituale", escludendo così la validità dell'arbitrato
"irrituale" per dirimere le controversie internazionali. La cosa più singolare è che in tale tipo di qualificazione assume rilievo giuridico il nomen juris usato dalle parti. È con un normale contratto che le parti possono liberamente vincolarsi all'arbitrato rituale o, al contrario, escluderne del tutto la ritualità. In materia di arbitrato internazionale , tuttavia, esistono delle norme precise che impongono determinati requisiti alla procedura ed alla persona degli arbitri stessi. Tali norme sono quelle contemplate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per potersi determinare l'applicazione della disciplina relativa all' arbitrato
internazionale si deve fare riferimento al luogo in cui deve avvenire la prestazione o la parte più rilevante di essa. Secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, infatti, l'arbitrato internazionale può essere solo rituale. A nulla vale quindi discutere sulla presunta ritualità o irritualità del lodo arbitrale di un arbitro internazionale. Quest'ultimo per essere valido non può che essere rituale e ad esso non può che applicarsi la relativa regolamentazione. Ciò che qualifica l'arbitrato come internazionale e rituale è il dato oggettivo della rilevanza della prestazione. Il luogo in cui la prestazione o la parte più rilevante di essa, va eseguita, determina l'applicazione del diritto internazionale. Ma in presenza di una precisa volontà delle parti che intendano rinviare i loro rapporti ad un arbitro irrituale, non conta più stabilire la natura internazionale dell'arbitrato
, poichè a quest'ultimo può applicarsi esclusivamente la normativa rituale. Anche se un arbitro pertanto sia formalmente rivestito di tutte le formule rituali richieste dall'art. 832 c.p.c. , ma le parti abbiano inteso fin dall'inizio qualificarlo come irrituale, l'arbitrato rimarrà irrituale ed il suo lodo sarà nullo. In definitiva, la disciplina dettata dal legislatore per l'arbitrato internazionale è una ed una soltanto e si applica in presenza dei requisiti formali previsti dall'art. 832 c.p.c., dei requisiti materiali sopra richiamati della prevalenza della prestazione e della concorde volontà delle parti.
Stefaniela
Vai a testo della sentenza 22338/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: