di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 21796 del 24 settembre 2013. La commissione di atti di violenza familiare, qualificabili come maltrattamenti in famiglia, non possono essere automaticamente ricondotti a ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei, dall'imputazione e dai suoi esiti processuali, un quadro di elementi che siano eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi e dalla personalità complessiva dello straniero. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 24 settembre 2013, n. 21796, chiamata a pronunciarsi in materia di espulsione dello straniero.

La valutazione da compiere in sede di accertamento delle condizioni dell'espulsione non può essere svolta esclusivamente alla luce della gravità intrinseca dell'illecito penale ascrivibile al cittadino straniero e del suo livello di offensività verso i destinatari ma perché costituente un potenziale indicatore di pericolosità sociale

intesa come rivolta verso la collettività. La natura del reato, per la sua univoca direzione offensiva, non è idoneo a sostenere una valutazione di pericolosità sociale, essendo necessario indicare altri elementi di fatto, tratti non solo dalle concrete modalità di esecuzione dell'illecito, comunque del tutto omesse, ma soprattutto dal quadro complessivo ed attuale della personalità del cittadino straniero, desumibile dai comportamenti in ambito lavorativo e sociale. Nel caso trattato, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima l'espulsione dello straniero solo perché condannato per maltrattamenti a danno della moglie. La Corte di Cassazione ha precisato che per poter effettuare una corretta valutazione della legittimità dell'espulsione dello straniero, preceduta dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è necessario esaminare i seguenti profili:

  • Il carattere oggettivo degli elementi giustificativi del provvedimento;

  • L'attualità della pericolosità;

  • La necessità di un esame globale della personalità dell'interessato.


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