di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 21392 del 18 settembre 2013. In caso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle relative al godimento, dovendo considerarsi fra queste ultime quelle relative al combustibile per l'impianto di riscaldamento nonché quelle per le piccole manutenzioni dello stesso impianto. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21392.

La controversia riguarda un comproprietario di edificio di civile abitazione che anticipa le spese attinenti al riscaldamento dell'intero fabbricato e alla relativa manutenzione. Richiede quindi il rimborso della rispettiva quota di competenza degli altri comproprietari. Il ricorso per cassazione

si fonda sulla deduzione per cui tutte le spese sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell'acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni. L'art. 1110, codice civile si riferisce esclusivamente alle spese di conservazione della cosa comune: fra le spese per il godimento delle parti comuni, invece, rientrano quelle relative all'uso e alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, dovendo il comunista rivolgersi all'autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni.

Art. 1110.
Rimborso di spese.

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso

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