di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 21156 del 17 Settembre 2013. Interessante pronuncia circa l'accoglimento della domanda di rilascio operata dal locatario per mancato pagamento puntuale del canone di locazione. Nel caso di specie il locatario viene citato in giudizio per non aver pagato regolarmente, in modo ripetuto, il canone pattuito. Il convenuto, infatti, aveva pagato puntualmente solo in modo parziale, nonostante i ripetuti solleciti del locatore, accumulando nel tempo un debito per diverse migliaia di euro. Se il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la corte d'appello ha invece riformato la sentenza impugnata, accogliendola. Avverso tale sentenza il locatario ha proposto ricorso in Cassazione.

Non basta aver versato anche solo in parte il canone di locazione

ed aver sanato il debito prima della prima udienza; l'inadempimento rimane comunque grave, tale da giustificare l'accoglimento della domanda del resistente. Nè significa che l'atteggiamento di tolleranza, assunto dal locatore per un certo periodo, comporti necessariamente una modifica delle condizioni contrattuali. La Suprema Corte, infatti, non ravvisa alcuna irragionevolezza di motivazione nella decisione del giudice del merito, il quale ha ben valutato come la parzialità di versamento vada raffrontata con il protrarsi della morosità (diversi mesi). La valutazione della gravità d'inadempimento, poi, resta alla discrezionalità
del giudice di merito, non potendo la Suprema Corte sindacare nello specifico tale requisito. Essa infatti rigetta il ricorso, concludendo che "la circostanza che il locatore abbia tollerato nel tempo tale inadempienza non prova che sia intervenuto un accordo tra le parti sulla possibilità di pagare il canone in ritardo ed in misura ridotta. La circostanza che dopo la notifica dell'atto di intimazione per morosità la conduttrice abbia pagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione della gravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento".

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