di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 21208 del 17 Settembre 2013. Al creditore l'onere di dimostrare l'effettivo inadempimento, al debitore provare che tale inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile. Tale regola generale vale in qualsiasi occasione, salvo espresse previsioni di legge, quindi anche in caso di donazione modale. Nel caso di specie alla nipote, a cui i nonni hanno donato l'abitazione salvo l'onere di prestar loro idonea assistenza, viene revocata la donazione stessa poiché giudicata inadempiente da parte del donante. La richiesta di risoluzione del contratto di donazione viene rigettata in primo grado, mentre viene accolta in appello. La donataria propone dunque ricorso in Cassazione denunciando diversi vizi di merito, non valutabili in sede di legittimità, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.

Si pronuncia sulla questione direttamente la sesta sezione della Cassazione, c.d. "sezione filtro", poiché il ricorso è sicuramente da rigettare. La sentenza impugnata risulta infatti compiutamente motivata; inoltre, la Cassazione enuncia come il giudice del merito abbia correttamente applicato le regole dell'onere della prova, ricordando come sia onere del convenuto dimostrare la sussistenza di idonea causa di non imputabilità, il fatto impeditivo che, senza colpa dell'onerata, ha reso impossibile eseguire la prestazione. Circostanza mai chiaramente dimostrata dalla ricorrente. "Del tutto fuori tema è l'assunto secondo il quale l'onere della prova del mancato assolvimento dell'onere di prestare assistenza dovrebbe gravare sull'avente diritto la prestazione: (…) l'inadempimento

era provato (…); ciò che doveva essere provato era la non imputabilità dell'adempimento, come previsto dall'art. 1218 cod. civ., è a carico del debitore, indipendentemente dalla circostanza che il contratto abbia o meno natura sinallagmatica".

Vai al testo della sentenza 21208/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: