di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 20826 dell'11 Settembre 2013. Il licenziamento addebitabile a comportamenti risalenti nel tempo è comunque tempestivo e legittimo, a patto che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza del comportamento del dipendente - nel caso in oggetto, da parte di reclami presentati da clienti a distanza di diversi mesi, in qualità di acquirenti di strumenti finanziari e pacchetti di investimento - soltanto in un momento successivo. A maggior ragione se al lavoratore, in passato, erano già stati rivolti diversi avvertimenti per i medesimi motivi. Il suo comportamento ha così generato danno in capo all'azienda, la quale ha intimato il licenziamento per giusta causa. Ricorre il licenziato in primo e in secondo grado, con esiti a suo sfavore. Opta dunque per il ricorso in Cassazione.

Alla quale non resta altro da fare se non verificare che il procedimento logico adottato dal giudice del merito sia esente da vizi di qualsiasi natura."La valutazione di tempestività della contestazione è stata effettuata non con riferimento alle condotte già oggetto di diffida ma con riferimento alle condotte tenute successivamente". Il ricorrente censura inoltre, in sede di legittimità, alcune circostanze inerenti il merito (contesta nel merito, ad esempio, alcune risultanze probatorie) trovando così la granitica opposizione della Suprema Corte, la quale, non ravvisando alcun difetto di motivazione nella decisione del giudice del merito, rigetta le doglianze.

 

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