di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 20850 dell'11 Settembre 2013. In tema di rispetto delle distanze tra edifici e delle servitù di veduta, circostanze regolate dagli artt. 900 e e ss. del codice civile (in particolare, nel caso in esame, dall'art. 907) l'interessato - condannato in primo ed in secondo grado alla rimessione in pristino dei locali oggetto di opera di sopraelevazione edilizia nonché al risarcimento del danno - propone ricorso in Cassazione contestando l'errata interpretazione e la mancata applicazione della legge 122/1989, c.d. Legge Tognoli.

Il legislatore storico è intervenuto con tale normativa al fine di agevolare la costruzione di aree destinate ad autorimessa. In base a tale legge, infatti, sarebbero derogabili le distanze minime tra edifici garantite dal codice civile. La Suprema Corte interviene tuttavia al fine di delimitare la portata applicativa di questa legislazione, supportando l'interpretazione già correttamente fornita dal giudice del merito. "Nel caso di specie è pacifico (…) che l'autorimessa è stata realizzata non già nel sottosuolo dell'edificio né nei suoi locali a piano terreno (come sarebbe consentito dalla legge in questione) bensì in area pertinenziale all'immobile; in tale ipotesi, qui ricorrente, la deroga agli obblighi di distanza è consentita solo se l'autorimessa è realizzata nel sottosuolo". L'autorimessa realizzata dal ricorrente ha carattere di sopraelevazione. Prosegue la Corte confermando che "il dettato normativo è chiaro e univoco e, proprio perchè introduce norma eccezionale derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina delle distanze, non ne è legittima alcuna interpretazione estensiva".

Conclude la Cassazione rilevando quale fosse l'intenzione del legislatore storico. "La Legge Tognoli, se pure è rivolta a favorire la realizzazione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvo l'aspetto esteriore e visibile del territorio, nel senso di consentire la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di un fabbricato preesistente, proprio perchè, ubicate nei modi previsti dalla legge, tali strutture non comportano alterazioni visibili del territorio". Per tali motivi, il ricorso viene rigettato.

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