di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 19788 del 28 agosto  2013. In tema di risarcimento del danno morale ai parenti della vittima straniera di un sinistro stradale non opera il principio della reciprocità in quanto allo straniero, per il solo fatto di essere presente nel nostro Paese, devono essere riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla legislazione internazionale, tra cui sono annoverati l'intangibilità degli affetti e della solidarietà della famiglia, nonché l'interesse all'integrità morale ove pregiudicata da ingiusta sofferenza. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 28 agosto 2013, n. 19788.

È inoltre palesemente discriminatorio considerare che il danno morale, che prescinde dalla capacità produttiva di reddito da parte della vittima, non sia ragguagliato all'intensità delle sofferenze patite per la perdita del congiunto, ma sia ricollegabile alla nazione di appartenenza e ai differenziati usi e costumi delle varie società. La Corte di Cassazione, con sentenza

n. 8212/2013, aveva già ribadito che l'articolo 16, disp. preliminari cod. civ., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'articolo 2, Costituzione, che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona: ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari) ogniqualvolta il risarcimento dei danni sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana.

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