di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18806 del 7 agosto 2013. Non è sufficiente la motivazione della sentenza di merito che provvede alla liquidazione del danno biologico e di quello morale senza alcun valido riferimento agli elementi giustificativi della somma liquidata, apparendo del tutto generico il richiamo ai criteri di equa valutazione del danno. Non può infatti mancare sul punto una valida e congrua giustificazione, non essendo tale quella che ha portato ad una valutazione globale dei danni subiti dal lavoratore (biologico e morale), perché in tal modo si è trascurato un doveroso e separato esame volto a quantificare in modo distinto ciascuna tipologia di danno e ad individuare per ciascuna di essa i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dal prestatore d'opera. E' quanto afferma la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza 7 agosto 2013, n. 18806.

Nella stessa sentenza la Cassazione ha invece dichiarato inammissibili di altri motivi del ricorso ricordando che nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'articolo 366 bis, cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza

impugnata. E' quindi inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

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