La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7161 del 21 marzo 2013, ha affermato che la portabilità e il riscatto della posizione contributiva individuale, trovano immediata applicazione, anche i fondi di previdenza complementare c.d. 'a ripartizione'. E' ammessa ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile "ratione temporis"), la portabilità da un fondo cd. "a prestazione definita" - preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il D.lgs. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione - ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale. La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso proposto dal Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli contro la sentenza
con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti del Banco di Napoli al riscatto o in alternativa al trasferimento della posizione previdenziale relativa al regime di previdenza complementare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 124 del 2003 con conseguente condanna del Fondo ai relativi adempimenti. I giudici di legittimità, dopo aver ricordato la produzione legislativa e giurisprudenziale in materia di portabilità della posizione individuale nell'ambito della previdenza complementare, hanno ritenuto non condivisibile l'opzione ermeneutica escludente la portabilità e il riscatto nell'ambito dei fondi a ripartizione "sia per la mancanza, al riguardo, di una disciplina apposita per i fondi a prestazione definita, gestiti secondo il sistema della ripartizione, e ciò benchè i fondi preesistenti fossero basati in larga misura proprio sul sistema della ripartizione; sia perchè l'argomento che fa leva sul dato testuale, ossia il riferimento alla "posizione individuale", appare intrinsecamente fragile, ove lo si voglia intendere nel senso che con tale locuzione si sia voluto fare riferimento soltanto a quelle specificamente proprie dei fondi a capitalizzazione, posto che, anche nell'ambito dei fondi a ripartizione, è enuclearle e quantificabile una posizione individuale secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale." Non poteva ritenersi - si legge nella sentenza - che l'operatività del principio di libera portabilità, della posizione previdenziale fosse incompatibile con la logica solidaristica che ispira i fondi a ripartizione, poichè ne minerebbe la funzione mutualistica e comprometterebbe gli equilibri finanziari, posto che, proprio al fine di salvaguardare la capacità di tali fondi di soddisfare gli impegni con i propri iscritti, è stata espressamente prevista dal legislatore (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, commi 7 e 8 bis) la possibilità di "rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento", nonchè la possibilità di consentire l'iscrizione di nuovi soggetti al fondo stesso, in deroga alle disposizione che, invece, tale possibilità escludono con riferimento alle forme pensionistiche (preesistenti) a ripartizione (D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 8); (...) la "portabilità" della posizione previdenziale degli iscritti al Fondo Integrativo di Previdenza del Banco Napoli e la possibilità di determinare l'entità di tale posizione, nonostante il sistema di gestione a ripartizione ed prestazione definita, risultava confermata anche dal tenore degli accordi collettivi conclusi dal Banco di Napoli in occasione di cessione di sportelli e relativi addetti ad altri Istituti di credito.

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