di Luigi Del Giudice - La falsificazione del certificato medico integra il reato di cui agli articoli 476 e 482 del codice penale, e non la fattispecie prevista all'art. 477 dello stesso codice penale.
In particolare la Cassazione con sentenza 25 luglio 2013, n. 32446 precisa che sia erroneo ritenere che tale tipo di atto, comunemente denominato certificato, rientri nella casistica degli atti previsti dall'art. 477 cod. pen., trascurando che la natura certificativa, che giustifica il più mite trattamento sanzionatorio, è propria, secondo consolidato indirizzo di legittimità, dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di scienza, vale a dire attestazione di fatti, ovvero di dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali (Cass. 31533/2004).
Il certificato amministrativo, previsto degli artt. 477 e 480 cod. pen. è dunque caratterizzato, secondo tale indirizzo, dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l'esistenza (Cass. 3161/1984).
Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno nella specie ritenuto corretta la qualificazione del fatto ex artt. 476-482 cod. pen. uniformandosi all'altro, del pari consolidato, orientamento di questa corte che ravvisa invece i reati previsti negli artt. 476 e 479 cod. pen. in caso di falsità di atti caratterizzati dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cass. 3161/1984).
Poiché il certificato medico interamente formato dal prevenuto reca la falsa attestazione diagnostica di una situazione asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, esso, per quanto sopra, è stato correttamente ritenuto rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata assumendo la diagnosi ivi formulata rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria (Cass. 12401/2010, 7921/2007).
Luigi Del Giudice
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