di Gerolamo Taras - Ancora una pronuncia in tema di mobbing. Questa volta è il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) che con la sentenza n. 04135/2013 del 6/8/2013, conferma la propria giurisprudenza in materia (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1388) giudicando infondato il ricorso, proposto in appello, da N.S. sottufficiale dell' Aeronautica, avverso la sentenza n. 14349 del 21 dicembre 2005, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima bis.

La fattispecie rientra nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, per gli effetti del 4° comma dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego - riguardante un militare.

La decisione del Consiglio di Stato è maturata ben sei anni dopo la presentazione del ricorso, avvenuta nel 2007. La controversia era iniziata per fatti risalenti, addirittura, al 1994 sviluppandosi poi attraverso un ricorso al TAR Lazio, contro il provvedimento della Commissione Sanitaria di Appello che aveva negato la causa di servizio alle patologie lamentate dal sottufficiale. Il ricorso veniva deciso favorevolmente per il ricorrente con sentenza n. 3986/2001 del 9 maggio 2001.

Ed era proprio sulla base di questo provvedimento favorevole che, nel 2002, N.S. aveva presentato ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero della Difesa, per l' accertamento in ordine al diritto al risarcimento del danno derivante da provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione, ivi compreso il danno biologico derivante da mobbing subito durante il servizio.

Il Ministero della difesa, costituitosi, aveva eccepito, l'inammissibilità della domanda risarcitoria, non ricorrendo il pregiudiziale presupposto dell'annullamento degli atti di trasferimento, ed, in subordine, la prescrizione del diritto: l'azione giudiziale era stata posta oltre il quinquennio dall'adozione degli atti ritenuti fonte di danno.

Il T.A.R. rifacendosi all' orientamento della Giurisprudenza Amministrativa di primo grado, che riteneva la persistenza della necessità del previo annullamento dell'atto impugnato ai fini dell'azione di risarcimento dei danni derivanti da un atto amministrativo illegittimo, aveva respinto il ricorso di N. S. per non aver impugnato, in precedenza, i provvedimenti amministrativi che avevano inciso sulla sua sfera giuridica.

Il Consiglio di Stato ha giudicato infondate le pretese dell' appellante, seguendo peraltro una motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice.

I Giudici sottolineano come l'appellante abbia riproposto davanti al Consiglio di Stato la stessa domanda già presentata davanti al T.A.R. e comprendente le due diverse poste risarcitorie, rispettivamente relative al danno da provvedimento illegittimo e da mobbing.

- In relazione alla prima voce di danno (risarcimento del danno derivante da provvedimento illegittimo) evidenzia la Sezione come la domanda sia inammissibile, atteso che la stessa viene solo azionata con il citato rinvio alla pretesa avanzata in primo grado, senza alcuna indicazione delle ragioni della sua fondatezza e delle ragioni dell'illegittimità dei provvedimenti su cui si basa la richiesta.

-In relazione alla seconda voce di danno, ossia il danno biologico derivante da mobbing subito durante il servizio, osserva la Sezione "come le pur corrette osservazioni dell'atto di appello in relazione alla errata ricostruzione in diritto della disciplina, operata dal giudice di prime cure, non possono tuttavia condurre all'accoglimento della domanda proposta".

"Va, infatti, condiviso l'appello quando nota come, nella fattispecie de qua, non avesse spazio (né lo aveva allora, al momento della pubblicazione della sentenza del T.A.R.) la tematica della pregiudiziale amministrativa, atteso che si verte in una questione di diritto soggettivo, collegato alla tutela del bene primario della salute". Per cui "Il giudice avrebbe dovuto condurre un accertamento diretto sull'esistenza della fattispecie di danno e sulla presenza degli elementi per il riconoscimento della sua natura colposa, dovuta al fatto della pubblica amministrazione".

Tuttavia la Sezione ritiene non provata proprio l'esistenza del fatto causativo del danno di cui si chiede il ristoro. Queste le argomentazioni che conducono alla pronuncia sul merito.

"Va qui ricordato che per "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica".

"Ne deriva che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati da: la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Si tratta in fondo di uno schema ricalcato da quello generale di cui all'art. 2043 c.c. e riversato nella situazione particolare in scrutinio".

"Come afferma la giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1388), la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno".

"La situazione delineata ora nei suoi elementi caratterizzanti si evidenzia ora nella questione in esame, dove l'appellante, rimarcata la circostanza della sottoposizione a tre diversi trasferimenti, peraltro all'interno della stessa base aerea e quindi senza movimentazione di sede, ne ha sostenuto (senza allegarne le ragioni né tanto meno provarle) la loro illegittimità e, soprattutto, non ha evidenziato alcun elemento (quindi anche qui manca l'allegazione, prima ancora della prova) a sostegno del sopra citato complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione".

L'appello viene quindi respinto, e le spese compensate fra le parti.

Sentenza n. 04135/2013
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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