di Luigi Del Giudice - La Cassazione con sentenza n. 33209 del 31 luglio 2013 ha chiarito che all'accertamento del reato di cui all'articolo 186 comma 2 lettera c) del codice della strada consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza
di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna. Quanto poi alla modifica operata dalla legge n. 120/2010, secondo cui la confisca deve essere qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la legge 29.07.2010 n. 120, con l'articolo 224 ter del Codice della Strada, ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto dall'art. 1 della legge n. 689/1981.
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anziché penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com

» Altri articoli di Luigi Del Giudice

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: