di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 18251 del 30 Luglio 2013. La notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente irreperibile è invalida se non viene inviata una raccomandata che certifica le avvenute formalità ex articolo 140 del codice di procedura civile. Senza questa comunicazione non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2013, n. 18251.

Infatti, in tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza

14 gennaio 2010, n. 3, e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Non vi è quindi ragione di perseverare nell'affermare la necessaria distinzione tra la procedura di notifica all'irreperibile disciplinata dall'art. 140, codice di procedura civile, e quella disciplinata dall'art. 60, DPR 600/1972, siccome entrambe le norme impongono ormai la comunicazione per raccomandata dell'avvenuta effettuazione delle formalità di affissione e deposito, senza la quale non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

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