di Francesca Tessitore - Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16635. Il nonno novantaduenne vende tutti i suoi beni immobili ad una nipote per un prezzo irrisorio ed, alla sua morte (ab intestato), le figlie agiscono in giudizio per far accertare e dichiarare la simulazione del contratto

di vendita, dissimulante una donazione e, conseguentemente, l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima. In primo grado (come confermato in Appello) il Tribunale ha rilevato un difetto di legittimazione attiva delle attrici in quanto esse non avevano preventivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario, condizione ritenuta necessaria ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti della parte acquirente (presunta donataria).

Argomentando in forza del precedente giudicato (Cass. 19527/2005) in forza del quale "qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione

, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, (…), non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere" la Suprema Corte ha accolto il ricorso argomentando che la condizione necessaria "per chiedere la riduzione delle donazioni
o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede
". Il legittimario pretermesso, infatti, non riveste la qualità di erede per il solo fatto dell'apertura della successione: l'acquisto della qualità di erede si avrà solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione essendo, attualmente, considerato un soggetto terzo e non soggetto all'accettazione con beneficio di inventario.


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