di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17776 del 22 Luglio 2013.  La sottoscrizione di un atto,  nella specie di opposizione all' archiviazione,  redatto dal difensore nell' interesse della persona offesa

dal reato, ai sensi degli art. 101 e 410, codice di procedura penale, ne individua la paternità e la provenienza. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 22 luglio 2013, n. 17776. Per cui l'avvocato che all'interno dell'atto da lui redatto usi espressioni offensive ed allusive nei confronti del sostituto procuratore o di altro soggetto (nel caso oggetto del giudizio, l'avvocato aveva affermato la necessità da parte dei magistrati di frequentare scuole di perfezionamento per non incorrere in errori di diritto, ipotizzando altresì un eventuale favoritismo nei confronti di un quotidiano) soggiace alla sanzione disciplinare applicata dal COA di riferimento, che nel caso di specie ha applicato la sanzione dell'avvertimento: infatti, tale comportamento è stato ritenuto disciplinarmente rilevante, anche in relazione alla violazione dell'articolo 53, c.d.f.

A nulla valgono le difese del legale che afferma che il riferimento alla Scuola era da riferire alla necessità della separazione delle carriere, e l'atto di opposizione era sostanzialmente corretto, mentre la lamentela riguardava la non puntuale notizia apparsa sul quotidiano che aveva definito il proprio assistito non reperibile, pur essendogli stato notificato un avviso di convocazione, e che gli aveva attribuito precedenti penali in relazione a procedimenti in corso. Tanto più che l'atto di opposizione in questione, timbrato per il deposito, recava la firma per esteso dell'avvocato sanzionato disciplinarmente: secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Forense, della Corte di legittimità e del Consiglio di Stato, tanto è sufficiente per la paternità dello scritto, a  nulla, quindi, valendo l'affermazione per cui l'atto è stato redatto da altro e diverso avvocato.

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