di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 17486 del 17 Luglio 2013. Il giudice di primo grado condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti dell'Inail a seguito di decesso sul lavoro del proprio dipendente, valutata la dinamica e accertata la responsabilità a carico dell'azienda: a responsabilità penale corrisponde parimenti responsabilità civile nei confronti dell'ente. Tale statuizione veniva confermata anche in appello, agendo l'inail in regresso. Il datore di lavoro ricorre in Cassazione avverso la sentenza

d'appello.

La Suprema Corte si pronuncia confermando la decisione di merito ed affermando che "l'azione, esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex articolo 1916 Cc, che l'istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli articolo 10 ed 11 del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 Cc consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri). L'azione di regresso ha natura propria ed è indipendente rispetto alla copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria.

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