di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 17439 del 17 Luglio 2013. Nel calcolo dei 240 mq oltre i quali l'abitazione può essere considerata di lusso, a norma dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 agosto 1969, e quindi priva delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, rientra anche il ripostiglio. Ciò anche se le caratteristiche dimensionali e strutturali sono identiche a quelle della soffitta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con sentenza

17 luglio 2013, n. 17439. A norma del Decreto Presidente della Repubblica 131/1986, tariffa I, articolo 1, nota 2bis, il beneficio fiscale relativo alle agevolazioni sulla prima casa è connesso all'acquisto di case prive della caratteristiche di lusso indicate dal decreto 2 agosto 1969. Secondo l'articolo 6 del citato decreto ministeriale, costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".  La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell'immobile la caratteristica dell'immobile di lusso, escludendo dal computo solo i predetti ambienti.

La Corte di Cassazione ha affermato in passato (Cass. 10807/2012 e 22279/2011) che:

 

a)     nel calcolo della superficie utile per stabilire se una abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorchè privi dell'abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal decreto ministeriale 2 agosto 1969;

b)    non è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.

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