di Marco Massavelli - di Marco Massavelli- Corte di Cassazione Sez. Lavoro, sentenza n. 17359 del 16 Luglio 2013. Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all'articolo 1, legge 1369 del 1960, è diretto a proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, e cioè tra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative.

Esso opera oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio delle parti e può essere violato anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente abbiano assunto appalti regolari di opere e servizi, se la situazione lavorativa apparente non corrisponde a quella reale, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

In particolare, con riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e senza che esista, anche in fatto, una autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.

Vai al testo della sentenza 17359/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: