Il Ministero del Lavoro, con Nota 12 luglio 2013, n. 12695, fornisce precisazioni in ordine alla irrogazione della cd. maxi sanzione per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio - ex art. 70. D.Lgs. n. 276/2003 - che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato. Il Dicastero ricorda in via preliminare che "per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l'impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro accessorio, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 38/2010, che la cd. maxi sanzione per lavoro "nero" possa trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all'art. 4. L. n. 183/2010, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A." In riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio - si legge nella nota - "si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAIL, connessa all'attivazione delle prestazioni stesse.
Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come "prestazione di fatto", non censita preventivamente nei confronti della P.A." In merito poi all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate, il Ministero precisa che in tali ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti. Tuttavia, in tali casi, "appare necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.".

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