di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 16979 del 9 Luglio 2013. A seguito di rigetto di doglianze in primo e in secondo grado di giudizio, un lavoratore dipendente propone ricorso avverso la propria azienda la quale avrebbe disposto nei suoi confronti un licenziamento illegittimo. Secondo il ricorrente infatti la società non avrebbe effettivamente provveduto a chiudere il reparto produttivo in cui il ricorrente era impiegato, ed in ogni caso ben avrebbe potuto riqualificarlo presso altra società del gruppo.

 

La Suprema Corte rigetta il ricorso prospettato per difetto di motivazione della sentenza d'appello, soffermandosi su alcune importanti considerazioni. Rileva la Cassazione come la documentazione comprovante l'intervenuto licenziamento, nonché gli elementi collegati, non risultino allegati agli atti di causa; ciò violerebbe il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., unitamente alla circostanza che il ricorrente avrebbe omesso di specificare i precisi motivi di ricorso, così come richiesto dalla legge. "L'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere". Il ricorso in oggetto si esaurisce dunque in un "non motivo".

 

Pur non essendosi la Corte pronunciata nel merito della questione, si può in definitiva dedurre che, nel caso in cui l'azienda fornisca la prova di non avere più alle dipendenze alcun sottoposto antecedentemente addetto al reparto produttivo soppresso (e la società aveva altresì dimostrato, in corso di causa, di non aver provveduto ad ulteriori assunzioni) né sia possibile in alcun modo - a causa della specifica qualifica professionale del lavoratore licenziato - reimpiegare lo stesso in altra mansione (il lavoratore, in sede di merito, aveva omesso di allegare circostanze rilevanti al fine di provare sue concrete opportunità di reimpiego) il licenziamento di cui in oggetto deve ritenersi legittimo.

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