di Marco MassavelliCorte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16555 del 2 Luglio 2013. L'articolo 200, codice della strada impone la contestazione immediata delle violazioni amministrative previste dal normativa codicistica "quando possibile". In alternativa, sussistendone l'impossibilità "oggettiva", il successivo articolo 201 impone la notifica del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e/o al soggetto obbligato in solido

per il pagamento della sanzione, cosi come individuato a norma dell'articolo 196. In caso di accertamento di violazione amministrativa concernente il codice della strada a seguito di intervento per i rilievi di un sinistro stradale, non basta indicare «incidente stradale con feriti» all'organo di polizia stradale intervenuto, per legittimare la contestazione differita del verbale, ma è sempre necessario motivare il rinvio dell'incombente: è sufficiente la spiegazione per cui gli agenti erano impegnati nei rilievi sul luogo del sinistro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
2 luglio 2013, n. 16555.

D'altronde, per poter affermare di aver accertato una violazione amministrativa concernente le norme sulla circolazione stradale, dalla quale sia derivato un sinistro stradale, soprattutto se con conseguenti lesioni personali o morte di uno dei protagonisti, è necessario che l'organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi abbia conoscenza di tutte le informazioni relative alle modalità con le quali il fatto si è realizzato; e non sempre le informazioni assunte sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dell'intervento sono complete, essendo necessario, ad esempio, acquisire successivamente sommarie informazioni di soggetti, in quel momento assenti, perché ricoverati presso il Pronto Soccorso, oppure presentatesi nei giorni successivi presso l'Ufficio di polizia. In tale situazione la contestazione differita è necessaria, non essendo possibile accertare e contestare nell'immediatezza l'eventuale violazione.

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